In merito alla possibilità di superamento dei limiti posti in tema di assunzioni flessibili dal comma 28, art. 9, dl n. 78/2010, nel caso di finanziamento da parte di altri soggetti (Stato, Regioni, Comunità europea e privati), la Sezione rinvia a tutto quanto contenuto nella delibera della Sezione Autonomie n. 21/2014/QMIG, che dichiara non soggette a vincolo esclusivamente le spese finanziate con risorse comunitarie.
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