La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, in relazione ai quesiti posti dal Comune istante, evidenzia che, relativamente al processo di reinternalizzazione di un servizio comunale (farmacia) precedentemente gestito da un _ azienda speciale, non sussiste alcun obbligo da parte dell _ Amministrazione comunale di inserire nel proprio ruolo organico il personale dell _ organismo partecipato, bensì una facoltà che trova spazio, nel caso di dipendenti originariamente in servizio presso l _ Ente locale e trasferiti all _ organismo partecipato in occasione dell _ esternalizzazione del servizio o delle funzioni, in presenza delle seguenti condizioni: a) la persistenza di una carenza organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria; b) la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al reinquadramento; c) l’espressa volontà dell’amministrazione di procedere alla copertura dei posti scoperti mediante la riammissione dei dipendenti; d) l’inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento presso l _ organismo partecipato; e) l _ aver previsto nello statuto o nel regolamento di servizio ovvero attraverso un protocollo d’intesa (accordo) tra amministrazione comunale e organizzazioni sindacali di settore, sottoscritto al momento del trasferimento del personale comunale alla partecipata, la possibilità di reintegro nell’organico dell’ente entro una determinata data in caso di scioglimento dell _ organismo partecipato o di parziale reinternalizzazione dei servizi pubblici locali.
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