Il rimborso delle spese di viaggio spetta al revisore residente in altro comune purché si tratti di spese “effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni” e purché venga rispettato il limite di legge previsto dal comma 6-bis, dell’art. 241 Tuel, alla stregua del quale “l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”.
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