Contrattazione decentrata e blocco aumenti

L’adozione dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa nei singoli enti locali

è praticamente impossibile perché mancano le istruzioni sull’applicazione del tetto non

superiore al 2010 e sulla riduzione in caso di diminuzione del numero dei dipendenti in

servizio. Tale ritardo mette in dubbio la stessa possibilità di stipulare i contratti

decentrati integrativi per l’anno 2011. L’annunciata circolare della Ragioneria generale

dello stato tarda infatti a essere emanata e anzi sembra difficile che ciò possa

avvenire in tempi brevi: se infatti sarà confermata l’indiscrezione per cui sul suo

testo la Corte dei conti ha formulato osservazioni, ci vorrà parecchio tempo per avere

una base di riferimento. Alle singole amministrazioni, per evitare di trovarsi in una

condizione di impasse, che potrebbe determinare effetti pesanti sulla quantificazione

delle risorse destinate alla contrattazione, appare utile avanzare la proposta di

definire un contratto ponte con le organizzazioni sindacali, così da destinare le

risorse necessarie per il pagamento delle indennità vincolate dal contratto nazionale,

di dettare i principi per la ripartizione dei compensi collegati alla contrattazione

decentrata e di adottare gli obiettivi necessari per l’assegnazione della produttività.

La circolare 40/2010 della Ragioneria generale dello stato ha chiarito che la

retribuzione individuale di anzianità, e implicitamente gli assegni ad personam, in

godimento da parte dei dipendenti cessati dal servizio non possono andare a integrare

la parte stabile del fondo per le risorse decentrate. Non è chiaro se nel fondo possono

confluire le economie derivanti dalla mancata utilizzazione integrale del fondo del

2010 che eccedono l’analoga cifra derivante dai risparmi 2009 confluita nel fondo

2010. In senso negativo si è espressa la sezione regionale di controllo della Corte del

Veneto con il parere n. 285/2011. Lo stesso parere ha esteso tale interpretazione

anche ai risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione del fondo per il lavoro

straordinario. Il parere vieta anche l’inserimento in aumento rispetto all’anno 2010

delle risorse derivanti dalla incentivazione della realizzazione di opere pubbliche, dai

maggiori incassi Ici e dalle vittorie in sede processuale. La sezione regionale di

controllo della Corte dei conti del Piemonte, parere n. 5/2011, applica tale principio

anche alla incentivazione dei vigili urbani tramite una quota dei proventi derivanti dalle

sanzioni per l’inosservanza del codice della strada, con ciò rendendo di fatto

inutilizzabile nel triennio 2011/2013 tale istituto. Non è in alcun modo chiaro se la

riduzione del fondo per le diminuzioni di personale debba essere effettuata sulla base

del saldo 2010 tra assunzioni e cessazioni ovvero se tale operazione debba essere

effettuata con il saldo 2011. Se si opta per la seconda soluzione si pone il problema di

come tenere conto del periodo del 2011 in cui tali unità di dipendenti continuano ad

essere in servizio. Per qualunque delle due soluzioni si opti si deve chiarire se le

assunzioni che, in modo parziale negli enti soggetti al patto di stabilità ed in modo

integrale negli enti non soggetti, possono essere effettuate nell’anno successivo,

vadano a incidere sulla diminuzione del fondo. Si può considerare acquisito che il taglio

non deve essere fatto avendo come base il trattamento economico accessorio in

godimento da parte dei cessati, ma in modo proporzionale, cioè togliendo dal fondo

risorse pari alla incidenza percentuale delle cessazioni sul numero dei dipendenti in

servizio a tempo indeterminato. È opportuno rilevare, a latere, che la circolare della

funzione pubblica 22 febbraio 2011, avallata dalla ragioneria generale dello stato,

sembra consentire alle amministrazioni di conteggiare nei risparmi derivanti dalle

cessazioni anche la quota di diminuzione del fondo che matura. In queste condizioni

costituire il fondo deve essere definito come un azzardo, ma si deve anche tenere

conto del fatto che difficilmente nel 2012 potranno essere riportate le eventuali

economie del fondo 2011, per cui è bene che tali risorse siano utilizzate. La soluzione

migliore è quella di stipulare un contratto decentrato integrativo «ponte» per il 2011,

che in attesa della costituzione del fondo consenta la ripartizione di una buona parte

delle sue risorse, diciamo prudenzialmente nell’ordine dello 80/90%. Esse andrebbero

destinate al finanziamento delle indennità disciplinate interamente dai Ccnl (turno,

reperibili, compensi per giornate festive) e di quelle disciplinate dal Ccdi

(produttività, specifiche responsabilità etc). Per la produttività ci si potrebbe

riservare la integrazione al momento della definizione del fondo le amministrazioni

dovrebbero definire gli obiettivi ed i criteri di valutazione, così da renderne possibile

la erogazione.

Giuseppe Rambaudi – Italia Oggi

Controllo di gestione

Il controllo di gestione assume un ruolo chiave e di supporto agli altri sistemi di

controllo e il relativo referto rappresenta induttivamente il documento attraverso il

quale è possibile verificare l’effettiva adozione di un efficace sistema di controllo.

Inoltre, il referto del Controllo di gestione ex. art. 198 del Testo unico sugli enti

locali, se ben progettato e gestito, permette agli enti pubblici locali di rispondere

compiutamente agli obblighi della riforma Brunetta in tema di ciclo della performance.

Il referto del controllo di gestione costituisce la sintesi del processo del sistema di

controllo di gestione, le cui caratteristiche costitutive, sono in grado di denotare la

capacità dello stesso di esprimere o meno risultati significativi per i diversi

destinatari previsti per legge, oltre ad esprimere la validità o meno del sistema

sottostante ai fini informativi che il Testo unico sugli enti locali richiede. Esso non

deve essere considerato come un semplice documento consuntivo di periodo, ma come

una fase del processo, secondo un modello di pianificazione – programmazione –

controllo, che orienta al miglioramento continuo.

Tra i destinatari del referto del Controllo di gestione, l’art. 198-bis del Tuel prevede

che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo fornisca la

conclusione di tale controllo, oltre agli amministratori ed ai responsabili dei servizi,

anche alla Corte dei conti. Al di là del formale inoltro alla sezione regionale di

competenza, il referto deve assumere un format in termini di contenuti tale da

esprimere effettivamente l’adozione di un sistema di controllo di gestione

rispondente alle finalità prescritte dallo stesso dlgs 267/2000.

Ciro D’Aries – Alessandro Nonini – Italia Oggi

Spesa personale e società partecipate


Secondo un orientamento consolidato della Corte dei Conti la spesa di personale

sostenuta dalle società partecipate deve essere considerata insieme a quella

sostenuta dagli enti. Il tema è stato rilanciato dalle sezioni riunite con il parere

27/2011 secondo il quale nella quantificazione della spesa di personale non si devono

considerare solo quelle contenute nell’intervento I in quanto «non può essere

sottaciuto» che la modalità di gestione dei servizi e quindi i processi di

esternalizzazione incidono in modo sostanziale: limitarsi al bilancio dell’ente può

risultare non equo. In caso contrario si incentiverebbe un progressivo affidamento

all’esterno dei servizi con finalità sostanzialmente elusive dei vincoli di finanza

pubblica. Per questo si rende «necessario accedere ad una nozione più ampia di spesa

di personale, che vada oltre la rappresentazione in bilancio e tenga conto (…) della

spesa del personale impiegato in organismi esterni». Questi concetti non devono

essere applicati solo alla riduzione della spesa di personale ma anche al rapporto tra

spesa di personale e spesa corrente. Sempre rimanendo nell’ambito delle sezioni

riunite, concetti del tutto analoghi sono contenuti nel parere 3/2011 in materia di

Unioni di Comuni, Comunità montane e Consorzi. Per quanto attiene alle società in

house a totale capitale pubblico, basta citare la Corte dei Conti Campania (parere

98/2011) quando ribadisce che «sono da considerarsi sostenute direttamente

dall’ente locale le spese di personale iscritte nel bilancio della società pubblica in

house, tanto nel caso di partecipazione unica totalitaria, quanto nel caso di

compartecipazione plurisoggettiva».

M.Zamb. – Il Sole 24Ore