Il ruolo di Responsabile della protezione dei dati (RDP) è del tutto incompatibile con quello di rappresentante legale della società presso la quale è designato. Il Responsabile deve essere indipendente e svolgere anche compiti di sorveglianza. È quanto ha ribadito il Garante privacy, a seguito di una segnalazione della Banca d’Italia, sanzionando una società di riabilitazione creditizia per numerose violazioni in materia di protezione dati.
In base agli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, che ha visto anche la collaborazione del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, è risultato che la società, che si occupa principalmente di cancellazione delle segnalazioni nelle centrali creditizie operate dalle banche, deteneva un database nel quale venivano registrati i dati di oltre 70mila persone.
Con l’adozione di quattro provvedimenti [doc. web n. 9979112, 9979128, 9979152, 9979171] sanzionatori nei confronti di enti locali, il Garante Privacy ha concluso la prima fase dell’indagine avviata per verificare il rispetto dell’obbligo di comunicazione all’Autorità dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD, o Data protection officer, DPO).
Ed è già al via una nuova serie di controlli indirizzati ad una platea ancora più ampia di Comuni che non hanno comunicato all’Autorità i dati di contatto del RPD.
Rilevata la violazione per la mancata comunicazione del RPD il Garante ha comminato a tre enti locali una sanzione di 2.000 euro ciascuno, mentre al quarto ha applicato una sanzione di 5.000 euro, maggiorata poiché l’inadempimento ha riguardato la nomina di due RPD.
In tutti i provvedimenti sanzionatori il Garante ha ricordato che, per essere in linea con il Regolamento Ue, se il titolare del trattamento dei dati personali è un soggetto pubblico, quali, ad esempio, amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, università, aziende del Servizio sanitario nazionale, è obbligato a designare un RPD e a comunicarne i dati di contatto al Garante privacy, attraverso l’apposita procedura messa a disposizione dall’Autorità sul suo sito.
L’obbligo della comunicazione, previsto nel Regolamento Ue, mira a garantire la possibilità per l’Autorità di garanzia di contattare in modo facile e diretto il RPD, figura che ha tra i suoi compiti anche quello di fungere da punto di riferimento fra il titolare (o responsabile) del trattamento e l’Autorità stessa.
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