15 Ottobre 2024 di carmignaniconsulenza In caso di constatazione di una violazione di dati personali, l’autorità di controllo non è tenuta ad adottare una misura correttiva, in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di tale articolo 58, paragrafo 2, qualora un siffatto intervento non sia appropriato, necessario o proporzionato al fine di porre rimedio all’inadeguatezza constatata e garantire il pieno rispetto di tale regolamento – Corte di Giustizia UE sentenza del 26.11.2024 Link al documento: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290402&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3736187 Condividi: Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Condividi su Pinterest (Si apre in una nuova finestra) Pinterest Condividi su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Invia un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail Stampa (Si apre in una nuova finestra) Stampa Mi piace:Mi piace Caricamento...