
I consorzi di comuni sono annoverati tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contenuti nella l. n. 190/2012, tra cui la nomina del RPCT. Con particolare riguardo alla compatibilità tra quest’ultimo incarico e quello di direttore dell’esecuzione dei contratti affidati dal consorzio medesimo, giova rilevare che, come già ampiamente indicato nel PNA 2022, va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgano attività di carattere gestionale come anche ad un soggetto che svolga le funzioni di responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni (RUP), sostituito nel nuovo Codice dei contratti pubblici dal responsabile unico di progetto.