Comune di Perugia – Il quesito riguarda l’applicazione dell’art. 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in merito al parametro di riferimento per la quantificazione delle risorse che alimentano il Fondo destinato, tra l’altro, al trattamento accessorio del personale dipendente. Secondo il parere della Sezione la consistenza del Fondo, specificamente disciplinato con regolamento dell’Ente deve essere individuata mediante il riferimento all’accertamento (e riscossione) incrementale rispetto all’anno precedente. Tale esegesi pone l’incentivo in stretta correlazione con il costante incremento del “getto accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato”, risultando pertanto aderente al dato testuale della previsione normativa.
Il Comune di San Pietro in Casale ha trasmesso una richiesta di parere ai, sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, inerente ai requisiti per il riconoscimento al personale gli incentivi di cui all’art.1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle riscossioni delle annualità 2018 e 2019. La Sezione, in risposta al quesito, ha così riepilogato le condizioni per il pagamento degli incentivi in esame: – che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabilità dal Tuel e secondo quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2021/QMIG; – che il Comune abbia aggiunto un proprio regolamento; – che l’utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all’anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito; – che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa; – che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. – che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa; – che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. – che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa; – che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
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