I REQUISITI PER L’INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE LEGATA ALL’ATTIVITA’ DI RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA – CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA DELIBERA N. 01/2023

I REQUISITI PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE LEGATA ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA - CORTE DEI CONTI DELIBERA N. 01/2023

Il Comune di San Pietro in Casale ha trasmesso una richiesta di parere ai, sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, inerente ai requisiti per il riconoscimento al personale gli incentivi di cui all’art.1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle riscossioni delle annualità 2018 e 2019. La Sezione, in risposta al quesito, ha così riepilogato le condizioni per il pagamento degli incentivi in ​​esame: – che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabilità dal Tuel e secondo quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2021/QMIG; – che il Comune abbia aggiunto un proprio regolamento; – che l’utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all’anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito; – che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa; – che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. – che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa; – che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. – che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa; – che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/1/2023/PAR

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