Garante: sì ad accesso proprie email dopo fine rapporto lavoro. Sanzione di 50mila euro ad una compagnia assicurativa – Provvedimento del 12 marzo 2026

Garante: sì ad accesso proprie email dopo fine rapporto lavoro. Sanzione di 50mila euro ad una compagnia assicurativa - Provvedimento del 12 marzo 2026

Il lavoratore può accedere ai messaggi del proprio account email aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro. Eventuali limitazioni devono essere motivate da specifiche e comprovate ragioni, come la tutela di segreti aziendali.

È quanto ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali accogliendo il reclamo di un ex dipendente di una compagnia assicurativa, che aveva chiesto copia dei messaggi della propria casella di posta elettronica aziendale e dei documenti salvati nel pc. La società aveva effettuato un accesso alla posta elettronica dell’ex dipendente e, dopo averne esaminato il contenuto, aveva fornito esclusivamente i messaggi ritenuti “strettamente personali”, escludendo quelli legati all’attività lavorativa.

Secondo il Garante, il diritto di accesso riguarda tutti i dati personali, comprese le comunicazioni intercorse tramite un account aziendale individualizzato. Non è quindi legittimo selezionare preventivamente i contenuti da fornire né limitarli o oscurarli sulla base della distinzione tra ambito personale e professionale.

L’Autorità ha inoltre rilevato criticità nella gestione dei dati, in particolare per la mancanza di trasparenza nelle informative e per i tempi di conservazione delle email (5 anni) e dei dati di navigazione (12 mesi), ritenuti non proporzionati rispetto alle finalità dichiarate.

Per le violazioni accertate è stata inflitta una sanzione di 50mila euro. Il Garante ha inoltre ordinato di consentire l’accesso integrale ai dati richiesti e di adeguare informative e policy interne alla normativa privacy.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10233328

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Recupero crediti, Garante privacy: illecita la comunicazione ai familiari del debitore – Provvedimento del 12 marzo 2026

Recupero crediti, Garante privacy: illecita la comunicazione ai familiari del debitore - Provvedimento del 12 marzo 2026

Le società di recupero crediti non possono divulgare a terzi (familiari, colleghi, vicini, datori di lavoro) informazioni sull’esistenza del debito, sull’importo o sulle modalità di pagamento.

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy definendo un procedimento nei confronti di Sagitter spa avviato a seguito del reclamo di una persona che contestava sia la titolarità del debito sia la comunicazione inviata alla madre, alla moglie e ai fratelli, cointestatari di beni immobili sui quali la società intendeva rivalersi.

Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’attività di recupero si riferiva a un credito – vantato da una finanziaria e ceduto, da ultimo, a Sagitter – intestato ad una persona diversa ma con lo stesso nome, cognome e codice fiscale del reclamante. E nonostante quest’ultimo avesse inviato alla società una comunicazione contestando l’esistenza del debito, Sagitter aveva proseguito l’attività di recupero trasmettendo, a persone estranee al rapporto di credito (la moglie, la madre e i fratelli), una comunicazione contenente l’indicazione del debito, unitamente all’intenzione di procedere giudizialmente al recupero forzoso con possibilità di soddisfarsi anche sui beni immobili di cui i familiari risultavano cointestatari.

L’Autorità ha accertato l’illiceità della comunicazione in quanto non sorretta da idonea base giuridica.

L’Autorità ha quindi ingiunto a Sagitter di integrare le procedure interne conformando alla normativa privacy le modalità di comunicazione con il debitore, nel caso in cui sia proprietario di un bene in comunione.

Il Garante ha ritenuto inoltre che le informazioni indebitamente diffuse ai familiari, contitolari di beni in comunione, abbiano avuto un impatto significativo sui diritti e sulle libertà del reclamante.

In particolare, la divulgazione ha inciso negativamente sulla sua dignità, alimentando, all’interno della sua cerchia più stretta, un giudizio sfavorevole della sua affidabilità economica. A rendere ancora più grave la situazione è il fatto che gli sia stato attribuito un debito mai contratto.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10233368