
Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione giuridica se sussiste o meno, la possibilità, per l’Amministrazione, di effettuare lo scorrimento della graduatoria anche in presenza della diversità ontologica tra il profilo professionale per il quale i candidati avevano concorso risultando idonei non vincitori (nel caso di specie “legale interno”) e quello oggetto della procedura concorsuale contestata (collaboratore amministrativo). Secondo la sentenza in esame al suddetto interrogativo debba essere data risposta negativa, dovendosi stante la diversità tra i due menzionati profili professionali: le competenze del collaboratore di area giuridico-amministrativa risultano, invero, più generiche e più varie, mentre quelle del collaboratore legale sono più specialistiche, quindi diverse risultano anche le prove concorsuali alle quali i candidati sono stati sottoposti, mirando le stesse per i primi a selezionare dipendenti con abilità nella gestione dei procedimenti amministrativi e quindi di taglio più operativo; laddove, per i secondi ad individuare soggetti con le specifiche abilità necessarie a occuparsi del settore legale. In conclusione, la regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità dei posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura (Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1796).
Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/consiglio-di-stato/15019-2024-07-24-10-00-14.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

