E’ libera la scelta nella valorizzazione dell’equivalenza dei profili professionali ai fini delle progressioni orizzontali – ARAN parere del 03.03.2026

Quesito: con la presente si sottopone all’attenzione di codesta Agenzia un quesito interpretativo concernente la corretta applicazione della disciplina regolamentare interna in materia di valutazione dell’esperienza professionale ai fini delle progressioni per il personale in ex categoria C.

In particolare, il regolamento dell’Ente, in accordo a quanto previsto nell’art. 14 CCNL Funzioni Locali 2019-2021, prevede quanto segue: “Esperienza professionale maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi, al 31.12 dell’anno precedente l’attivazione dell’istituto, attribuendo 1 punto per ogni anno per un massimo di 30 punti.”

Alla luce di tale previsione regolamentare, è emerso un dubbio interpretativo con riferimento alla posizione di un dipendente, la cui storia professionale può essere così sintetizzata:

  • il dipendente è stato assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in categoria C – CCNL Comparto Funzioni Locali – presso l’area della Polizia Municipale, con profilo professionale di Istruttore in data 01/04/2008;
  • il medesimo dipendente ha effettuato un passaggio all’Area Tecnica a far data dal 02/05/2016, mantenendo la medesima categoria C e profilo di Istruttore Amministrativo;
  • in data 07/09/2023 a seguito dell’approvazione del nuovo CCNL funzioni locali 2019-2021 e in attuazione dell’art. 12, c. 6 dello stesso contratto, sono stati identificati i vari profili professionali e attribuito al dipendente in oggetto il profilo professionale di Istruttore Tecnico afferente all’Area Tecnica senza apportare modifiche di mansione rispetto al precedente passaggio all’Area Tecnica;
  • il rapporto di lavoro è sempre rimasto continuativo, senza soluzione di continuità, e sempre all’interno del medesimo comparto contrattuale.

Il dubbio interpretativo concerne, pertanto, l’individuazione del periodo rilevante ai fini della valutazione dell’esperienza professionale maturata per una eventuale progressione ai sensi dell’art.14, c.2, l.d del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, e in particolare se tale esperienza debba essere considerata:

  • a partire dalla data di assunzione originaria in categoria C (01/04/2008), indipendentemente dal profilo professionale inizialmente rivestito (Istruttore di Vigilanza), valorizzando la continuità del rapporto di lavoro e l’appartenenza alla medesima categoria;

oppure

  • esclusivamente dalla data di attribuzione del nuovo profilo professionale di Istruttore presso l’Area Tecnica (02/05/2016), ritenendo rilevante unicamente l’esperienza maturata nel profilo attualmente posseduto.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede a codesta Spett.le Agenzia un parere interpretativo in ordine alla corretta applicazione della disposizione regolamentare richiamata nel caso concreto descritto.

Risposta a nota prot. n. 1065 del 30.01.2026 (prot. Entrata Aran n. 982 del 30.01.2026)

Con riferimento al quesito in esame, fermo restando la previsione contenuta all’attuale art. 14, comma
2, lett. d, punto 2) del nuovo CCNL del comparto FL siglato il 23.02.2026 che ricalca fedelmente la
precedente formulazione, non è possibile entrare nel merito di quanto richiesto, in quanto trattasi di
valutazioni di natura gestionale di prerogativa datoriale, nell’ambito dei criteri stabiliti in sede di
contrattazione integrativa.

Definizione di linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche – Presidenza del Consiglio dei Ministri Decreto del 22.07.2022

Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche - Presidenza del Consiglio dei Ministri Decreto del 22.07.2022
Art. 1                               Finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art.  6-ter,  comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le  allegate  linee
di  indirizzo,  che  ne  costituiscono  parte  integrante,  volte  ad
orientare le  pubbliche  amministrazioni  nella  predisposizione  dei
rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a
fabbisogni prioritari  o  emergenti  e  alla  definizione  dei  nuovi
profili professionali individuati  dalla  contrattazione  collettiva,
con  particolare  riguardo  all'insieme  di  conoscenze,  competenze,
capacita'  del  personale  da  assumere  anche   per   sostenere   la
transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione. 
 Art. 2                               Efficacia 
 
  1. Le linee di indirizzo allegate entrano in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 Art. 3                  Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle disposizioni del  presente  decreto  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    Roma, 22 luglio 2022 

GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO NON SONO AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA DELIBERA N. 24/2022

GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO NON SONO AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA DELIBERA N. 24/2022

ABSTRACT DELIBERA N. 24/2022/PAR RICHIESTA DI PARERE COMUNE DI FERRARA Applicazione degli artt. 12, 12-bis e 208 del dlgs n. 285/1992 Espletamento dei servizi di polizia stradale –“ausiliario del traffico” – destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per il codice della strada a finalità di previdenza. La Sezione Regionale dell’Emilia-Romagna ritiene ammissibile la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Ferrara in quanto tesa a conoscere le corrette modalità di utilizzo di entrate straordinarie quindi a carattere vincolato e attinente alla materia della contabilità pubblica nella sua visione dinamica delineata dalla giurisprudenza della Corte nonché suscettibile di interesse per gli enti in generale. Nel merito, con riferimento all’analisi del contesto normativo di riferimento e tralasciando i richiami all’applicazione di norme del CCNL- funzioni locali, di competenza di altro soggetto istituzionale, la Sezione ritiene che: . l’operatore comunale di mobilità, riconducibile alla figura dell’ ”ausiliario del traffico”, assunto con contratto a tempo indeterminato ed incaricato, con provvedimento del Sindaco, di svolgere funzioni di prevenzione ed accertamento delle sistemazioni in materia di sosta non può essere considerato personale al Corpo di polizia municipale di cui non riveste nessuna qualifica ordinamentale, né è titolare di tutte le funzioni previste per il personale della polizia municipale essendo incaricato solo dell’espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale. . di conseguenza, l’ausiliario del traffico, non appartenendo al Corpo di polizia municipale, non può essere destinato a disposizioni di previdenza integrativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il personale della polizia municipale. La natura di fondo speciale a carattere vincolato, a tutela degli equilibri di bilancio, che viene a indicazione con i proventi delle costituzioni per violazione del codice della strada e l’indicazione dettagliata nella legge delle finalità perseguibili con i proventi stessi non consentono interpretazioni estensive al di là dello stretto dettato normativo.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/24/2022/PAR