Limiti di spesa per posizioni di elevata qualificazione ex art. 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 e art. 1, comma 562 della L 296/2006 – Corte dei Conti del Piemonte delibera n. 11/2025

Limiti di spesa per posizioni di elevata qualificazione ex art. 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 e art. 1, comma 562 della L 296/2006 - Corte dei Conti del Piemonte delibera n. 11/2025

La Corte dei conti fornisce chiarimenti in merito ai limiti di spesa per posizioni di elevata qualificazione nei Comuni. In particolare non consente al Comune di superare arbitrariamente i vincoli di spesa, ma evidenzia la possibilità di applicare le disposizioni che consentono adeguamenti, come quelle relative al valore medio pro-capite dei dipendenti. Ogni decisione deve essere valutata attentamente alla luce della normativa vigente, assicurandosi che le assunzioni e gli incrementi di spesa siano compatibili con il bilancio comunale e non comportino il superamento dei tetti stabiliti dalla legge.

Link: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/15482-sezione-regionale-di-controllo-per-il-piemonte-deliberazione-112025srcpiepar-limiti-di-spesa-per-posizioni-di-elevata-qualificazione-ex-art-23-comma-2-del-dlgs-752017-e-art-1-comma-562-della-l-2962006.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

La nuova istituzione della dirigenza deve rispettare il limite del salario accessorio dell’anno 2016 – Corte dei Conti Veneto delibera 24/2025

La nuova istituzione della dirigenza deve rispettare il limite del salario accessorio dell'anno 2016 - Corte dei Conti Veneto delibera 24/2025

Comune di Spinea (VE) – Richiesta di parere presentato ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente i limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 75/2017 e dall’art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006, in materia di spese di personale, nel caso di istituzione, per la prima volta, delle posizioni dirigenziali, considerata l’assenza di valori pregressi cui fare riferimento e nel rispetto degli altri vincoli di spesa del personale. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara ammissibile la richiesta di parere del Comune di Spinea (VE) e si pronuncia nel merito.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCVEN/24/2024/PAR

L’assegno ad personam per gli incarichi art. 110 del TUEL non rileva ai fini dei limiti del salario accessorio – Corte dei Conti Lombardia delibera 233/2024

L'assegno ad personam per gli incarichi art. 110 del TUEL non rileva ai fini dei limiti del salario accessorio - Corte dei Conti Lombardia delibera 233/2024

Il Comune di Sovere ha sottoposto a questa Sezione di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003 per una lettura coordinata tra il disposto di cui all’art. 110, comma 3, del d.lgs. N. 267/2000 e le norme afferenti la spesa per il personale. Nello specifico, il Sindaco richiede: “conferma che la spesa correlata al predetto profilo vada considerata entro il limite di cui all’art. 1 co. 557 e 562 della L. 296/2006 (media spesa personale triennio 2011-2013)”;“se l’eventuale costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) correlato alla figura sia da considerarsi impattante anche ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. N. 75 del 2017 (quota salariale accessoria complessiva dell’ente anno 2016)”;“se sia da calcolare al predetto fine (ossia impattante sul limite sa anno 2016) anche l’eventuale indennità ad personam che la giunta comunale intendesse eventualmente riconoscere al soggetto che verrà selezionato ad esito della necessaria preventiva procedura comparativa”.

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