I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON SONO SOGGETTI AL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO – CORTE DEI CONTI PIEMONTE DELIBERA N. 14/2024

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON SONO SOGGETTI AL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO  - CORTE DEI CONTI PIEMONTE DELIBERA N. 14/2024

Link la documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCPIE/14/2024/PAR

Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune considera le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 115/2023

Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune considera le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo - Corte dei Conti Lombardia delibera n. 115/2023

Il Sindaco del Comune di Stezzano ha sottoposto a questa Sezione una richiesta di parere sulla corretta modalità di rispetto del “tetto del 2016 delle risorse accessorie”, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Nello specifico il quesito chiede se la norma richiamata, “a fronte di una riduzione della quota percentuale della convenzione di segreteria rispetto al 2016”, consenta di utilizzare “lo spazio liberato dalla modifica della percentuale di riduzione del Segretario” per “ finanziare l’incremento del limite a disposizione delle posizioni organizzative” e, conseguentemente, destinare le risorse ricavate “al trattamento accessorio del personale”. La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere sul quesito formulato dal Sindaco del Comune di Stezzano (BG) “Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune considera le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo”.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/115/2023/PAR

POSSIBILITA’ DI AUMENTO, IN DEROGA AI LIMITI, DELLE RISORSE VARIABILI DEI FONDI DEL SALARIO ACCESSORIO SIA DEL COMPARTO CHE DELLA DIRIGENZA – DL N. 13/2023 DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

POSSIBILITA' DI AUMENTO, IN DEROGA AI LIMITI, DELLE RISORSE VARIABILI DEI FONDI DEL SALARIO ACCESSORIO SIA DEL COMPARTO CHE DELLA DIRIGENZA - DL N. 13/2023 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Art. 8

  1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.
  2. Possono procedere all’incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:
    a) nell’anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell’equilibrio di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo “Equilibrio di bilancio”;
    b) nell’anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell’articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
    dell’ultimo rendiconto approvato, non superiore all’8 per cento;
    d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell’anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.