L’assegno ad personam per gli incarichi art. 110 del TUEL non rileva ai fini dei limiti del salario accessorio – Corte dei Conti Lombardia delibera 233/2024

L'assegno ad personam per gli incarichi art. 110 del TUEL non rileva ai fini dei limiti del salario accessorio - Corte dei Conti Lombardia delibera 233/2024

Il Comune di Sovere ha sottoposto a questa Sezione di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003 per una lettura coordinata tra il disposto di cui all’art. 110, comma 3, del d.lgs. N. 267/2000 e le norme afferenti la spesa per il personale. Nello specifico, il Sindaco richiede: “conferma che la spesa correlata al predetto profilo vada considerata entro il limite di cui all’art. 1 co. 557 e 562 della L. 296/2006 (media spesa personale triennio 2011-2013)”;“se l’eventuale costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) correlato alla figura sia da considerarsi impattante anche ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. N. 75 del 2017 (quota salariale accessoria complessiva dell’ente anno 2016)”;“se sia da calcolare al predetto fine (ossia impattante sul limite sa anno 2016) anche l’eventuale indennità ad personam che la giunta comunale intendesse eventualmente riconoscere al soggetto che verrà selezionato ad esito della necessaria preventiva procedura comparativa”.

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GLI INCARICHI A CONTRATTO NON TERMINANO AUTOMATICAMENTE ALLA DECADENZA ANTICIPATA DEL SINDACO – CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 4194/2020

Link al documento: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200219/snciv@sL0@a2020@n04194@tO.clean.pdf