Quando entra in vigore il nuovo sistema di graduazione di posizione dei Segretari Comunali e provinciali – ARAN parere AFL77

Quando entra in vigore il nuovo sistema di graduazione di posizione dei Segretari Comunali e provinciali - ARAN parere AFL77

La nuova disciplina della graduazione della retribuzione di posizione, di cui all’art. 60 del CCNL dell’Area FL del 16.07.2024, può essere applicata sin da subito. In ogni caso, l’adeguamento della disciplina deve avvenire entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione definitiva del CCNL, ossia entro il 1° gennaio 2025, come espressamente previsto dall’art. 60, comma 7 del CCNL.

Nel periodo transitorio, e cioè fino al 1° gennaio 2025, qualora gli enti non abbiano adeguato la disciplina al nuovo CCNL continueranno ad applicarsi le precedenti regole, che verranno disapplicate superato tale periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino all’adeguamento della retribuzione di posizione alla nuova disciplina dettata dall’art. 60, la misura di tale voce retributiva è quella indicata all’art. 58 del CCNL. È da precisare che ai soli fini della determinazione della maggiorazione continuano a trovare applicazione, invece, i più elevati “importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 relativo al biennio economico 2000 – 2001” (art. 107, comma 4, del CCNL 2016-2018).

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirgenziali/area-funzioni-locali/7842-area-funzioni-locali-segretari-comunali-e-provinciali/15091-afl77.html?mod_search_orapphide=yes&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

IL GALLEGGIAMENTO DELLA POSIZIONE DEI SEGRETARI GENERALI VA CALCOLATO SULLA POSIZIONE DIRIGENZIALE PIU’ ALTA EFFETTIVAMENTE EROGATA – ARAN PARERE AFL42

SOTTOSCRITTO L’ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 41, COMMA 5 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16.05.2001 (QUADRIENNIO 1998-2001 E BIENNIO 1998-1999) – ARAN

SOTTOSCRITTO L’ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 41, COMMA 5 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16.05.2001 (QUADRIENNIO 1998-2001 E BIENNIO 1998-1999)

In data 04.08.2021 l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni rappresentative, in relazione ai contenuti dell’Ordinanza disposta dal Tribunale Civile di Ferrara – Sez. Lavoro, hanno siglato in via definitiva l’Accordo di interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001 (quadriennio 1998.2001 e biennio 1998-1999), norma attinente all’istituto economico del cosiddetto “galleggiamento”.

La questione interpretativa sottoposta dal giudice è la seguente:

“se la funzione dirigenziale più elevata dell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 D. Lgs. 267/2000 oppure se debba intendersi limitata alla funzione dirigenziale più elevata tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Le parti hanno concordato e chiarito che la previsione di cui all’art. 41, comma 5 del richiamato CCNL possa trovare applicazione (sempre nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa) anche nei confronti del dirigente assunto con contratto a tempo determinato sempre che la retribuzione di posizione dello stesso sia stata determinata esclusivamente entro i limiti di importo e nel pieno rispetto delle norme previste dalla disciplina contrattuale della Dirigenza degli Enti Locali, a seguito della preventiva graduazione e pesatura della posizione dirigenziale.

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