CCNL 2022-2024 – gli incrementi delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate di cui all’art. 58, comma 1 e 2, del CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni locali, relativi ad annualità già trascorse (2024 e 2025), possono essere erogati senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni. I medesimi incrementi non sono assoggettati al limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 – ARAN parere Id: 37357

CCNL 2022-2024 – gli incrementi delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate di cui all’art. 58, comma 1 e 2, del CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni locali, relativi ad annualità già trascorse (2024 e 2025), possono essere erogati senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni. I medesimi incrementi non sono assoggettati al limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 - ARAN parere Id: 37357

Incrementi art. 58 comma 1 del CCNL del 23 febbraio 2026:

come espressamente precisato dall’art. 58, comma 1 del CCNL in oggetto, l’importo annuo lordo pari allo 0,14% del m.s. dell’anno 2021 di riferimento per ciascuna amministrazione del Comparto delle Funzioni Locali è destinato, a decorrere dal 1/1/2024, ad incrementare la parte stabile del Fondo di cui all’art. 79, del CCNL del 16 novembre 2022.

Qualora gli enti abbiano già chiuso e definito entrambe le annualità 2024 e 2025, gli importi di com-petenza di tali anni potranno essere contabilizzati nella parte variabile del Fondo relativo all’anno 2026, quali residui anni precedenti, senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni.

Qualora gli enti, pur avendo chiuso e definito le annualità 2024 e 2025, abbiano però previsto nel contratto integrativo che regola le predette due annualità una clausola in base alla quale tutti i residui di un anno sono automaticamente portati ad incremento delle somme destinate ai trattamenti econo-mici correlati alla performance, potranno invece erogare le relative somme quali arretrati sui predetti trattamenti economici, con i medesimi criteri già previsti per la loro erogazione.

Con riferimento all’assoggettamento dei richiamati incrementi all’art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, si ricorda che detti incrementi sono espressamente esclusi dal suddetto limite in base alle previsioni di cui all’art. 11 del D.L. 135/2018.

Incrementi art. 58 comma 2 del CCNL del 23 febbraio 2026:

come espressamente previsto dall’art. 58, comma 2 del richiamato testo contrattuale, viene ricono-sciuta agli enti la possibilità di incremento delle risorse variabili di cui all’art. 79, comma 2 lett. c) del CCNL 16.11.2022 e di cui all’art. 16, comma 6 (Retribuzione di posizione e di risultato EQ) fino all’importo dell’0,22% del monte salari 2021 secondo la propria capacità di bilancio.

Tale incremento, come precisato nella norma in base alla previsione di legge che ne ha previsto lo stanziamento, non rientra nel limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

In merito all’importo di competenza del 2025 valgono le stesse considerazioni di cui al punto 1.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/ccnl-2022-2024-gli-incrementi-delle-risorse-destinate-al-fondo-risorse-de-centrate-di-cui-allart-58-comma-1-e-2-del-ccnl-23-02-2026-del-comparto-funzioni-locali-relativi-ad-annualita-gi/

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