GLI INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA VANNO PAGATI SUL MAGGIOR GETTITO INCASSATO UNICAMENTE CON GLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA, VANNO ESCLUSI I RESIDUI – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 113/2024

GLI INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA VANNO PAGATI UNICAMENTE SUL MAGGIOR GETTITO INCASSATO UNICAMENTE CON GLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA, VANNO ESCLUSI I RESIDUI - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 113/2024

La Sezione regionale riguardo alla richiesta di parere articolata in 4 quesiti ha dichiarato il quesito “se sia giusti prevedere comunque specifici obiettivi di performance che ricalchino quanto previsto dall’art. 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018” oggettivamente inammissibile in quanto riguarda palesemente profili organizzativi e/o gestionali che solo lasciano attengono alla materia della contabilità pubblica. I quesiti sul “montante” su cui calcolare l’incentivo, e sull’anno di accertamento la Sezione ha ritenuto non sia sufficiente il maggior accertamento, ma anche il maggior incasso, riferito all’anno a cui lo stesso accertamento si riferisce. Il quesito sulle conseguenze del ritardo nell’approvazione del rendiconto e senza responsabilità “…dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di potenziamento del settore entrate…”, ha espresso il parere nel senso che inibisce l’erogazione degli incentivi di cui trattasi.

2.1- Ad avviso del Collegio non sono ravvisabili dubbi interpretativi in ​​riferimento al “…montante…” a cui rapportare la percentuale “…massima del 5%…” rivelandosi lo stesso tenore letterale della norma inequivocabile, laddove specifica che i comuni possono, con proprio regolamento, “…prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti…” dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente e risultante “…dal conto consuntivo approvato…” sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali e al trattamento accessorio del personale; ed invero, l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso (di competenza) di tali entrate accertate, per l’appunto, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati ( come sembra prospettare l’ente nella prima parte del quesito, contrassegnato dal n. 1 ), ignorando del tutto il correlato dato della relativa riscossione, né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute un residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite tutte ‘accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quella corrente), sia che siano derivati ​​dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti).

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/113/2024/PAR

GLI INCENTIVI PER IL RECUPERO EVASIONE DEI TRIBUTI POSSONO ESSERE PREVISTI ANCHE SE I BILANCI VENGONO APPROVATI NEI TERMINI PROROGATI PER LEGGE – CORTE DEI CONTI AUTONOMIE DELIBERA N. 19/2021

GLI INCENTIVI PER IL RECUPERO EVASIONE DEI TRIBUTI POSSONO ESSERE PREVISTI ANCHE SE I BILANCI VENGONO APPROVATI NEI TERMINI PROROGATI PER LEGGE - CORTE DEI CONTI AUTONOMIE DELIBERA N. 19/2021

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 78/2021/QMIG, riguardante la possibilità di erogare il compenso incentivante ex articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018, anche i termini di approvazione del bilancio sono prorogati, ha affermato che – a fronte di una giurisprudenza uniforme delle Sezioni regionali che considera quale condizione di applicabilità dell’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, il termine del 31 dicembre previsto nel primo periodo dell’art. 151, comma 1, del Tuel – la locuzione “entro i termini stabilità dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuto nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018,

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SEZAUT/19/2021/QMIG