
Questa Sezione in più sedi ha stigmatizzato la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”, ovvero quella che intervenga nell’esercizio successivo a quello di riferimento. La contrattazione deve, infatti, avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio, per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza, in coerenza con il principio di programmazione tanto degli obiettivi dell’ente quanto dell’utilizzo delle risorse finanziarie. In assenza di criteri predefiniti di ripartizione, è “tardiva” anche la contrattazione decentrata la cui trattare intervenire sul finire dell’anno di riferimento e che non consiste in una presa d’atto di un’attività incentivante già pienamente in corso, oltre che parzialmente realizzata , per quanto non ancora verificata nei risultati.
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