Le Elevate Qualificazioni negli Enti senza Dirigenza hanno durata massima di 5 anni, invece che 3 (ma possono comunque essere rinnovate) – Art. 19 c. 6 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 23.02.2026

Le Elevate Qualificazioni negli Enti senza Dirigenza hanno durata massima di 5 anni - Art. 19 c. 6 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 23.02.2026

Capo IV Disposizioni particolari per gli enti senza la dirigenza

Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ

6. Per gli incarichi di cui al comma 1, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall’art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ) del CCNL 16.11.2022, con eccezione della durata che può essere fino a 5 anni. Nel caso di conferimento al titolare di EQ anche dell’incarico 30 di Vicesegretario, l’ente può tenerne conto in sede di graduazione della retribuzione di posizione.

Ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo Normativo di Ente ai sensi del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 – Strumenti di Lavoro

Ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo Normativo di Ente ai sensi del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 - Strumenti di Lavoro

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Autorizzazione incarichi extraistituzionali – Corte dei conti Sezione giurisdizionale regione Emilia Romagna Sentenza n. 16 del 20/1/2026

Autorizzazione incarichi extraistituzionali - Corte dei conti Sezione giurisdizionale regione Emilia Romagna Sentenza n. 16 del 20/1/2026

La giurisprudenza della Corte dei conti, con orientamento prevalente (ex multis, Sez. II centr. App., 26 maggio 2021, n. 165) prevede che “la violazione dell’obbligo di informazione che grava sul pubblico dipendente, circa l’espletamento di attività extra istituzionali autorizzabili, è qualificabile come circostanza obiettiva idonea a configurare l’occultamento doloso del danno e a differire alla sua scoperta il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.” Il dies a quo decorre, pertanto, dalla scoperta del danno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, legge n. 20/1994. Inoltre, nel caso di specie, il carattere occasionale delle attività extraistituzionali, ai sensi dell’articolo 53 TULP, rende autorizzabili attività che, comunque, necessitano di autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza. Con l’entrata in vigore, nel 2001, del D.lgs. n. 165 e, segnatamente, dell’articolo 53 il legislatore delegato ha posto mano ad una organica revisione degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, che si fonda sul principio secondo cui: “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”.

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