Pubblicato il nuovo Decreto Sicurezza con modifiche rispetto la prima stesura sugli incentivi per la Polizia Locale – DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23

Pubblicato il nuovo Decreto Sicurezza con modifiche rispetto la prima stesura sugli incentivi per la Polizia Locale - DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23

Art. 6 Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana 1. All’articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025 e 2026». 2. Il fondo di cui all’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e’ incrementato di 29 milioni di euro per l’anno 2026. 3. All’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita’, le risorse del suddetto fondo possono essere destinate, altresi’, alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi.». 4. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il predetto gettito puo’ essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, compresa l’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonche’ ai limiti di cui all’articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, previa autorizzazione, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della Commissione per la stabilita’ finanziaria degli enti locali prevista dall’articolo 155 comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000, in deroga ai limiti di cui all’articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all’articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 6. Le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell’articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono effettuate in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, previa autorizzazione, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della Commissione per la stabilita’ finanziaria degli enti locali prevista dall’articolo 155 comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000, in deroga all’articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, complessivamente a euro 48 milioni per l’anno 2026, si provvede: a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente versamento in entrata di quota parte delle somme di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al netto delle risorse di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 5; c) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/24/26G00042/SG

Ripresa video delle sedute del consiglio in assenza del regolamento che le preveda – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali parere del 04.02.2026

Ripresa video delle sedute del consiglio in assenza del regolamento che le preveda - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali parere del 04.02.2026

Sintesi/Massima

Si ritiene che, in assenza di uno specifico regolamento, il consigliere non possa, durante la seduta consiliare, riprendere il proprio intervento per pubblicarlo sui social.

Testo

(Parere n.26809 dell’11.9.2025) È pervenuta a quest’Ufficio la nota con la quale il presidente del consiglio del Comune di …, nell’evidenziare che l’ente non è dotato di un regolamento concernente le riprese video delle sedute consiliari, ha segnalato che un consigliere di minoranza, editore di un giornale locale online, ha pubblicato sul proprio profilo facebook la registrazione audio e video di una seduta consiliare limitatamente al suo intervento, mentre per gli interventi degli altri consiglieri ha pubblicato solo l’audio. Al riguardo, si evidenzia che il vigente ordinamento conferisce al consiglio comunale autonomia funzionale ed organizzativa (art.38, comma 3, T.U.O.E.L.) entro la quale si riconduce la potestà di regolare, con apposite norme, ogni aspetto attinente al funzionamento dell’assemblea, tra cui anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi. In merito, si è espresso il TAR Veneto che, con sentenza n.826 del 16.3.2010, ha affermato che, in assenza di un’apposita disciplina regolamentare adottata dall’ente, non possono essere garantiti i diritti previsti dal codice sul trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. n.196 del 2003 e successive modifiche, non essendo consentito al sindaco-presidente del consiglio comunale, nel corso delle sedute del consiglio medesimo, estemporanei assensi alla videoregistrazione. L’articolo 7 del d.lgs. n.267/2000, rubricato “Regolamenti”, prevede che i Comuni e le Province, attraverso la deliberazione dei rispettivi consigli, adottano dei regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni. È lasciato, quindi, agli enti locali un ampio spazio a deliberare in merito ai regolamenti. Relativamente al caso prospettato, per le considerazioni sopra esposte, si ritiene che, in assenza di uno specifico atto regolamentare, il consigliere non possa, durante la seduta consiliare, riprendere il proprio intervento per pubblicarlo sui social in quanto tale ipotesi andrebbe normata nel relativo atto concernente il funzionamento delle sedute del consiglio, al fine di dare certezza del contesto istituzionale nel quale si procede a realizzare la videoregistrazione e per evitare la diffusione di dati sensibili. Anche il Garante ha espresso pareri sulla registrazione audio-video delle sedute del consiglio comunale sottolineando l’importanza di bilanciare la trasparenza dell’attività amministrativa con la tutela dei dati personali dei partecipanti. Si soggiunge che un eventuale disciplina da parte dell’ente locale delle sedute audio-video del consiglio comunale deve osservare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati. Questa Amministrazione, anche per le riunioni in modalità in videoconferenza o in modalità mista, ha precisato, con circolare n.33 del 19 aprile 2022, la necessità dell’adozione, da parte degli enti locali, di un apposito regolamento recante la disciplina delle sedute in videoconferenza nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri di trasparenza, al fine di assicurare la tracciabilità, identificabilità, certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse.

Link: https://dait.interno.gov.it/pareri/104034

Codice Disciplinare aggiornato al nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 – Strumenti di Lavoro

Codice Disciplinare aggiornato al nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 - Strumenti di Lavoro

Scarica gratuitamente il Codice Disciplinare aggiornato al nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 e CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

← Precedente

Grazie per la risposta. ✨