Pubblicato il nuovo Decreto Sicurezza con modifiche rispetto la prima stesura sugli incentivi per la Polizia Locale – DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23

Pubblicato il nuovo Decreto Sicurezza con modifiche rispetto la prima stesura sugli incentivi per la Polizia Locale - DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23

Art. 6 Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana 1. All’articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025 e 2026». 2. Il fondo di cui all’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e’ incrementato di 29 milioni di euro per l’anno 2026. 3. All’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita’, le risorse del suddetto fondo possono essere destinate, altresi’, alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi.». 4. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il predetto gettito puo’ essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, compresa l’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonche’ ai limiti di cui all’articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, previa autorizzazione, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della Commissione per la stabilita’ finanziaria degli enti locali prevista dall’articolo 155 comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000, in deroga ai limiti di cui all’articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all’articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 6. Le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell’articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono effettuate in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, previa autorizzazione, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della Commissione per la stabilita’ finanziaria degli enti locali prevista dall’articolo 155 comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000, in deroga all’articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, complessivamente a euro 48 milioni per l’anno 2026, si provvede: a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente versamento in entrata di quota parte delle somme di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al netto delle risorse di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 5; c) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/24/26G00042/SG

Decreto sicurezza 2026 – Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 Febbraio 2026

Decreto sicurezza 2026 - Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 Febbraio 2026

SICUREZZA E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

1. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro della difesa Guido Crosetto, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.

L’intervento normativo mira, innanzitutto, a contrastare i crescenti fenomeni di violenza giovanile e l’uso di armi proprie o improprie. In ambito di sicurezza urbana e tutela dell’ordine pubblico, si potenziano i poteri di prevenzione e controllo per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e si introducono norme per la sicurezza stradale e ferroviaria.

– Coltelli e altri strumenti atti a offendere

Viene ampliato il catalogo degli strumenti atti a offendere per i quali è vietato il porto senza giustificato motivo, includendo quelli con lama affilata o appuntita superiore a otto centimetri e inasprendo le sanzioni, che passano da natura contravvenzionale a delitto punito con la reclusione fino a tre anni. Si estende inoltre il divieto di porto alle armi per cui non è ammessa licenza, come coltelli a scatto, a farfalla, strumenti con lama superiore a cinque centimetri muniti di blocco o apribili con una sola mano, oggetti camuffati o occultati.

Viene introdotto il divieto di vendita ai minori, anche tramite piattaforme elettroniche, di strumenti da punta e taglio (armi improprie) che possono occasionalmente servire all’offesa della persona. In caso di violazione del divieto, sono previste sanzioni pecuniarie aggravate in caso di reiterazione.

Inoltre, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, da 200 a 1.000 euro, a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore autore di reati legati al porto abusivo di armi o di strumenti atti ad offendere. La sanzione è applicata dal Prefetto.

– Perquisizione in loco e cosiddetto “fermo preventivo”

Gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere all’immediata perquisizione sul posto per accertare il possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione.

Inoltre, si prevede che, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine е sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un pericolo attuale per l’ordine е la sicurezza pubblica, gli ufficiali е gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto (il possesso di armi od oggetti atti ad offendere o di armi per cui non è ammessa licenza; l’utilizzo di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona; il lancio o l’utilizzo illegittimo di fuochi artificiali, petardi o strumenti per l’emissione di fumo o di gas contenenti principi attivi urticanti, o di oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere), о dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza sulle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia е comunque non oltre le 12 ore. Dell’ora in cui è stato compiuto l’accompagnamento e delle condizioni per le quali è avvenuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto.

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