Questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti – Corte dei Conti Delibera n. 16/SEZAUT/2022/INPR

Questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti - Corte dei Conti Delibera n. 16/SEZAUT/2022/INPR

Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’anno 2021 – (art. 148, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Scadenza trasmissione 31.01.2023.

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DIRETTIVE SU BILANCIO E FONDO SALARIO ACCESSORIO – CIRCOLARE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE N. 8/2015

economia-e-finanza

 

 

 

 

 

 

 

La circolare nel quadro del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita e di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  segnala alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi vigilati l’esigenza di adottare, nella predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, criteri volti principalmente al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un’oculata riduzione degli stanziamenti complessivi. Pertanto, gli enti interessati dovranno fondare i bilanci di previsione 2015 tenendo conto delle disposizioni previste dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 e smi, dal D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012 e smi, dal D.L. n. 35/2013, convertito dalla L. n. 64/2013, dal D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013 e smi, dalla Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), dal D.L. 30/12/2013, n. 150 convertito, dalla L. n. 15/2014, dal D.L. n. 66/2014, convertito, dalla L. n. 89/2014, dal D.L. n. 90/2014, convertito, dalla L. n. 114/2014, dalla legge n. 190/2014 (Legge stabilità 2015) e dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, in corso di conversione in legge, nonché delle norme di contenimento della spesa pubblica, introdotte dalle altre disposizioni normative vigenti e riepilogate nel quadro sinottico allegato alla circolare.

Link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/Circolare_del_02_febbraio_2015_n_8.html

INDIRIZZI PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. N. 174/2012 E RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE – DELIBERA 25/2013 CORTE DEI CONTI LAZIO

controlli


CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
1) CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI
Le nuove disposizioni, partendo da un’esigenza di rafforzamento della correttezza contabile e amministrativa dell’azione dell’Ente, hanno assegnato la competenza del controllo degli equilibri finanziari a più soggetti, conseguentemente responsabilizzati al riguardo.
La moltiplicazione dei centri di responsabilità non può costituire, isolatamente considerata, la modalità attuativa delle nuove disposizioni, dovendo piuttosto essere intesa come elemento conclusivo di un processo da costruire attraverso l’esatta determinazione di competenze, procedure e relativi atti conclusivi, tenendo sempre presenti le finalità delle norme, individuabili, per quanto concerne in particolare l’art. 3, nel rafforzamento dei controlli esistenti.
Pur non risultando necessaria la costituzione di un’apposita organizzazione, tuttavia appare opportuna una riconsiderazione dei compiti complessivamente assegnati e della relativa possibilità di esercizio, nell’ambito degli atti regolamentari previsti dall’ordinamento (regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, regolamento di contabilità, regolamento sul sistema dei controlli), anche al fine di evitare che le eventuali difficoltà organizzative condizionino negativamente i tempi dell’azione amministrativa.
Appare necessario, inoltre, dettare, con regolamento, una procedimentalizzazione, anche minima, dei nuovi compiti al fine di garantire effettività al controllo ed evitare una generalizzata presunzione di responsabilità.
Per i compiti assegnati al responsabile del servizio si rinvia alla parte relativa ai controlli su atti.
1.1 – Controllo sugli equilibri demandato al responsabile del servizio finanziario.
L’art. 3, comma 1, lett. f del D. L. n. 174/2012 ha esaltato il ruolo del responsabile del servizio finanziario assegnandogli, oltre alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese2, la salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
In corrispondenza le nuove norme sui controlli interni, seppure con qualche incertezza nella formulazione3, hanno disposto che il compito di garantire il costante controllo degli equilibri venga assicurato mediante l’attività di coordinamento, vigilanza e direzione del responsabile del servizio finanziario e il riconoscimento allo stesso di una più ampia autonomia.
Le norme non offrono molte indicazioni sulle modalità attuative di questa tipologia di controllo, la cui determinazione risulta rimandata nella sostanza alla regolamentazione del Consiglio dell’Ente.
L’esercizio dell’autonomia normativa del Consiglio appare, di conseguenza, necessario e non può essere sostituito dalle eventuali indicazioni del responsabile del servizio finanziario nell’esercizio dei compiti di direzione assegnati allo stesso. Risulta necessario, inoltre, probabilmente anche in via preliminare, a fronte dell’attribuzione di così vasti poteri al responsabile del servizio finanziario, un’attenta organizzazione del servizio stesso, demandata sempre all’autonomia normativa dell’Ente, da esercitarsi in questo caso, tuttavia, attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi (art. 153, comma 1 del TUEL).
Nell’ambito di tali complesse competenze, la salvaguardia degli equilibri costituisce, da un lato, un nuovo parametro del controllo preventivo di regolarità su atti, previsto da altre disposizioni (avanti dettagliatamente analizzate) e, dall’altro, l’oggetto del costante controllo assegnato al responsabile del servizio finanziario.
Affinché tale ultima forma di controllo sia effettiva, appare necessaria come già rilevato, la previsione regolamentare della relativa procedimentalizzazione, seppur minima, al fine di rendere visibile l’attività comunque svolta dal responsabile del servizio finanziario, collegarvi esiti
formalizzati, circoscriverne la responsabilità altrimenti del tutto indefinita, e garantire una corrispondente autonomia.
Al riguardo viene in considerazione quanto disposto dall’art. 153, comma 65, il quale prevede, ove si rilevino squilibri derivanti dalla gestione corrente, una segnalazione obbligatoria del responsabile del servizio finanziario al legale rappresentante dell’ente, al Consiglio dell’ente nella
persona del suo presidente, al segretario, all’organo di revisione e, a seguito di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. f, del D. L. n. 174/2012, anche alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.
Medesimo esito potrebbe essere previsto dal regolamento per tutte le situazione di pregiudizio degli equilibri, indipendentemente dalle cause che lo hanno determinato. La segnalazione deve individuare le cause dello squilibrio (i fatti), valutati dal responsabile del servizio finanziario anche attraverso la spiegazione delle ragioni del verificarsi dello stesso nonostante l’esercizio dei propri poteri di vigilanza, ed indicare le possibili misure correttive. In tal modo gli altri soggetti, anch’essi responsabili del mantenimento degli equilibri, vengono informati ai fini di un loro diretto coinvolgimento alla soluzione del problema, ognuno secondo le rispettive competenze.
La segnalazione alla Sezione regionale di controllo deve considerarsi obbligatoria esclusivamente per gli squilibri che il responsabile del servizio finanziario non abbia la possibilità di superare e che richiedano un intervento del Consiglio ancora non attivato, in quanto deve essere funzionale alle competenze dell’organo di controllo.
2) CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE SU ATTI
2.1 Controllo preventivo di regolarità tecnica
L’art. 49 del TUEL, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b, assegna al responsabile del servizio interessato l’adozione di un parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo.
L’art. 147 bis, comma 1, prevede che, nella fase preventiva della formazione dell’atto, ogni responsabile del servizio assicuri il controllo di regolarità amministrativa e contabile “attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.
La lettera della norma deve essere interpretata, come già detto, tenendo presente le finalità e l’inserimento della stessa nell’ordinamento giuridico vigente.
La garanzia della legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, prevista dal comma 1 del novellato art. 147, deve essere assicurata, anzitutto, dallo stesso soggetto che adotta l’atto amministrativo o che, in genere, predispone la proposta, attraverso una valutazione che viene denominata “parere di regolarità”.
Il termine parere, in questi casi, non si riferisce all’esercizio di un’attività consultiva, di norma esercitata da un soggetto diverso da quello competente all’emanazione dell’atto, esterno all’organizzazione amministrativa alla quale lo stesso appartiene e, possibilmente, dotato di
garanzie di autonomia.
Non può nemmeno, a stretto rigore, nel caso di specie, parlarsi di funzioni di controllo, che esigono, anch’esse, un soggetto diverso da quello che adotta l’atto.
Invero la norma impone al responsabile del servizio di esprimere una valutazione di legittimità e di regolarità della scelta operata nell’ambito del procedimento amministrativo che si conclude con l’adozione dell’atto o della proposta di deliberazione.
Con riferimento specifico agli atti di impegno, le relative modalità di assunzione, di conseguenza, devono essere tali da formalizzare, rendendola conoscibile, la motivazione della scelta effettuata, attraverso la valutazione espressa della conformità della stessa alle norme giuridiche.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 147, comma 2, lett. c), inoltre, il responsabile del servizio deve verificare il mantenimento degli equilibri di bilancio, anche in senso dinamico, e giustificare la scelta anche in comparazione con altre.
Un’interpretazione formalistica della funzione, quale appostamento di un automatico timbro di regolarità o la semplice sottoscrizione dell’atto da parte del responsabile del servizio, equivarrebbe ad un’altrettanto formalistica assunzione di responsabilità diffusa.
La novità sta, piuttosto, nel considerare tale valutazione come strumento di rafforzamento della legittimità dell’azione amministrativa, nell’ambito dell’organizzazione amministrativa esistente e all’interno dei principi generali dell’ordinamento, quale quello della razionale e adeguata motivazione dell’atto.
All’Ente spetta, nell’ambito delle proprie capacità e possibilità, individuare le procedure a ciò finalizzate. Il semplice richiamo alla normativa avrebbe come unica finalità quella di costruire ipotetiche responsabilità senza responsabilizzare, concretamente, nessuno.
Risulta chiaro che il grado di complessità della motivazione, nella quale si estrinseca la valutazione, anche attraverso un raccordo tra attività istruttoria e contenuto dell’atto finale, dipende dalla natura dell’atto, dalla tipologia di spesa/entrata (spesa obbligatoria o facoltativa, ordinaria o straordinaria), dalla rilevanza dell’atto, soprattutto in termini di incidenza sugli equilibri, dalla durata degli effetti dell’atto.
In tale direzione le nuove norme, anziché produrre effetti gravosi sull’organizzazione e l’attività dell’Ente, tendono sostanzialmente a valorizzare, come una autonoma fase del procedimento, una valutazione già naturalmente insita nell’adozione dell’atto, secondo fondamentali principi di
buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
2.2 – Controllo preventivo di regolarità contabile
Le nuove norme si innestano sulla competenza specifica del responsabile del servizio finanziario e su alcune procedure già previste e regolamentate dagli Enti in ordine a controlli da tempo operativi e, nella maggior parte dei casi, effettivi, così come questa Sezione ha più volte potuto
constatare.
Anche in questi casi, alla luce di tali norme, il responsabile dei servizi finanziari deve:
•rendere i pareri di regolarità su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49);
•rilasciare il parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (art. 147 bis, comma 1).
Con riferimento alle proposte di deliberazione, vista la genericità dell’espressione “riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio”, appare opportuna una tipizzazione, nell’ambito del regolamento, degli atti da sottoporre al controllo.
Per quanto concerne il controllo sugli atti amministrativi, l’art. 153, comma 5, del TUEL, dispone che il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile sugli atti di impegno dei soggetti abilitati (definiti determinazioni dall’art. 183, comma 9) ed effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
Al di là della differenze puramente terminologiche, il termine parere, anche in questo caso, non viene utilizzato per indicare l’esercizio di un’attività consultiva, quanto piuttosto come equivalente di opinione tecnica qualificata, cioè come estrinsecazione di una valutazione resa da un soggetto dotato di specifiche cognizioni tecniche.
L’attribuzione al responsabile finanziario di una specifica competenza sulla salvaguardia degli equilibri impone, da una parte, che gli atti già sottoposti al suo controllo (atti d’impegno) siano valutati oltre che, naturalmente, nell’ottica della copertura della spesa e degli altri aspetti di stretta regolarità contabile, anche in ragione della loro incidenza sugli equilibri complessivi del bilancio in chiave statica e dinamica, cioè avuto riguardo al prevedibile impatto finanziario ultrannuale.
Dall’altra parte, l’attribuzione di un controllo generalizzato sugli equilibri richiede un intervento del responsabile del servizio finanziario ogni volta che determinati atti, del quale lo stesso sia a conoscenza a causa delle sue competenze o sulla base di flussi documentali appositamente predisposti, possano pregiudicare gli equilibri del bilancio.
Risulta chiara l’importanza della regolamentazione del Consiglio, al quale viene riconosciuto il ruolo di “costruttore” di questa nuova forma di controllo e, attraverso di essa, della realizzazione e del mantenimento degli equilibri.
2.3 – Controllo successivo di regolarità amministrativa
L’art. 147 bis ha disposto che il controllo di regolarità amministrativa sia assicurato anche nella “fase successiva”, da intendere quale momento ulteriore rispetto a quello in cui, concluso il procedimento, l’atto è completo ed efficace.
La norma fissa alcuni elementi della procedimentalizzazione, rinviando per il resto all’autonomia organizzativa dell’Ente:
•parametri del controllo, individuati nella regolarità amministrativa;
•il soggetto sotto la cui direzione il controllo deve essere svolto (segretario dell’Ente);
•principi secondo i quali deve essere svolto, individuati nei principi generali di revisione aziendale;
•tipologia di atti da sottoporre al controllo (determinazioni – atti di impegno di spesa, contratti e altri atti amministrativi, non meglio definiti);
•criteri sulla base dei quali scegliere, nell’ambito delle tipologie individuate, i singoli atti da sottoporre a controllo (selezione casuale basata su motivate tecniche di campionamento);
•competenza del segretario per la trasmissione delle risultanze del controllo ai responsabili del servizio, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti e al Consiglio comunale e per l’adozione delle direttive alle quali i responsabili dei servizi devono conformarsi in caso di riscontrate irregolarità.
Alla regolamentazione dell’Ente viene rimessa, quale disciplina minima:
•l’individuazione del soggetto e/o struttura competente;
•l’eventuale definizione di altri atti (oltre gli impegni e i contratti) da sottoporre al controllo;
•le modalità di svolgimento del controllo (con individuazione della tempistica, della forma che devono assumere le risultanze del controllo);
•la scelta delle tecniche di campionamento e la fissazione delle conseguenze dell’eventuale mancata conformazione dei responsabili dei servizi alle direttive del segretario;
•la disciplina dell’organizzazione dell’attività.
Con riferimento all’organizzazione, seppure appare auspicabile la preposizione di una struttura apposita, tuttavia ciò potrebbe non essere compatibile con la ristrettezza di risorse, soprattutto per gli Enti di minori dimensioni; d’altro canto, l’assegnazione del compito agli stessi soggetti che hanno esercitato il controllo preventivamente risulterebbe inidonea e pericolosa.
Si precisa, inoltre, che la regolamentazione del Consiglio non può essere sostituita dall’eventuale disciplina della materia adottata da segretario nell’esercizio del potere di direzione allo stesso assegnato.
La previsione della direzione del segretario non può, tra l’altro, implicare l’assegnazione allo stesso del potere di disciplina del controllo, apparendo comunque necessaria la regolamentazione con atto del Consiglio.
CONTROLLO DI GESTIONE
Il D. L. n. 174/2012 non ha apportato novità significative in materia, essendo rimaste in vigore le norme degli artt. 196 e 197 del TUEL.
Tali norme possono essere derogate dal regolamento di contabilità in quanto, secondo quanto disposto dall’art. 152, comma 4 del TUEL, non costituiscono principi generali con valore di limite inderogabile, come le altre norme dell’ordinamento finanziario e contabile dettate dal TUEL e, in
particolare, come le altre disposizioni relative al sistema dei controlli interni.
A quadro normativo immutato e risorse invariate (anzi in progressivo contenimento), appare difficile a questa Sezione, in particolare con riferimento ai Comuni di dimensioni ridotte, suggerire elementi organizzativi minimi necessari alla costruzione di un sistema di controllo di gestione che sia adeguato rispetto agli obiettivi allo stesso assegnati.
CONTROLLO STRATEGICO
Il D. L. n. 174/2012 lascia invariata la disposizione dell’art. 147 relativa al controllo strategico (comma 2, lett. b) e introduce l’art. 147 ter, con il quale dispone che l’Ente locale definisce le necessarie metodologie di controllo strategico.
L’applicazione della norma non è obbligatoria per gli Enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e, per gli altri, è prevista un’applicazione scaglionata nel tempo.
Le nuove norme definiscono la competenza soggettiva (apposita unità, sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale), indicano modalità attuative minime (elaborazione di rapporti periodici da sottoporre al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi)
e stabiliscono le finalità del controllo (valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione degli indirizzi politici in termini di congruenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi predefiniti).
Alla regolamentazione dell’Ente spetta l’individuazione del personale (numero, qualifica, ecc) da inserire nell’unità preposta al controllo, la determinazione della periodicità e la definizione dei contenuti minimi dei rapporti da sottoporre al Consiglio.
La possibilità di rendere effettivo tale controllo presuppone, inoltre, che nell’esercizio dell’autonomia normativa di ciascun ente, vengano individuati gli effetti degli esiti del controllo stesso sull’attività di definizione degli obiettivi strategici.
CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI
Il D. L. n. 174/2012 detta specifiche disposizioni sugli organismi gestionali esterni all’Ente, la cui applicazione non è obbligatoria per gli Enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti mentre, per gli altri, è prevista un’applicazione scaglionata nel tempo.
Il nuovo art. 147 dispone, al comma 2, lett. d), che il sistema dei controlli interni è diretto, tra l’altro, “a verificare la redazione del bilancio consolidato, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni.”
La verifica deve essere portata avanti “attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’art. 170, comma 6,” norma in base alla quale “la relazione previsionale e programmatica indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.”
Anche in questo caso risulta necessaria una lettura sistematica delle norme, le quali appaiono finalizzate a garantire, genericamente per tutti gli organismi gestionali esterni, una governance che, nei suoi elementi minimi, sia effettiva.
Tale tipologia di controllo, funzionale ad un’amministrazione improntata alla sana gestione (secondo un’esigenza il cui soddisfacimento questa Corte ha più volte indicato come necessario) deve essere collegata ad una effettiva attività di programmazione, che fissi preventivamente gli obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere nel breve e nel medio periodo.
Le norme non prevedono nulla in ordine alla competenza soggettiva, alle modalità di svolgimento e alle procedure necessarie, considerato che tali caratteristiche dipendono in larga misura da quelle delle gestioni che si vanno ad esaminare.
La regolamentazione del Consiglio assume, di conseguenza, particolare significato.
Nei casi in cui operi la struttura per i controlli sulle partecipate non quotate, il regolamento potrebbe assegnare alla stessa anche il controllo sugli altri organismi gestionali.
Diversamente il regolamento dovrebbe individuare i soggetti e le procedure necessarie a questa tipologia di controllo, quanto meno in termini, da una parte, di verifica dei flussi finanziari tra Ente e soggetto gestore, anche sulla base dell’atto che regolamenta il rapporto (contratto di servizio) e, dall’altra parte, dell’economicità dell’attività svolta e, ancor prima, delle verifica della relativa utilità per l’Ente.
CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE
Il D.L. n. 174/2012 ha introdotto un’apposita norma nel TUEL (art. 147 quater), intitolata ai controlli sulle società partecipate non quotate, la quale non indica espressamente le tipologie di controllo, tra quelle esistenti, da svolgere sulle società, ma impone piuttosto all’Ente la definizione di un sistema di controlli, esercitati da strutture proprie.
La norma, partendo dalla considerazione che un’effettiva attività di controllo, soprattutto gestionale, richiede, a monte, un altrettanto effettiva e approfondita attività di programmazione, richiama l’attenzione dell’Amministrazione sulla preventiva definizione, secondo parametri qualitativi e quantitativi, degli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata.
Il riferimento all’art. 170, comma 6, rafforza la necessità che la relazione previsionale e programmatica contenga la chiara indicazione di tali obiettivi, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, indicazione che spesso, secondo l’esperienza di questa Corte, è risultata essere carente.
Il riferimento agli obiettivi gestionali va tuttavia chiarito in relazione al fatto che la società gestisca o meno servizi e/o attività dell’Ente.
È indubbio, infatti, che il controllo debba riguardare le società sia per la partecipazione in sé dell’Ente che per l’eventuale gestione di servizi e attività alle stesse attribuite.
Nel primo caso, gli obiettivi da individuare nell’ambito degli strumenti di programmazione concernono anzitutto le finalità di partecipazione dell’Ente alla società. In questa ipotesi il grado di realizzazione di tali finalità deve essere valutato nell’ottica di una rivisitazione dell’opportunità di continuare a far parte della compagine societaria e di eventuali misure conseguenti nei limiti di quanto consentito dallo statuto e solo a seguito della valutazione della convenienza delle stesse.
Nei casi in cui l’Ente abbia ritenuto di condividere, in tutto o in parte, gli obiettivi gestionali della società, allora lo stesso, pur avendo la capacità di valutare il grado di realizzazione degli stessi (anzi risultando opportuna tale valutazione), non dispone automaticamente degli strumenti necessari per l’adozione delle eventuali misure correttive che ritenesse necessarie.
Tale possibilità, infatti, nella misura in cui può concretizzarsi nell’incisione delle scelte aziendali, deve essere prevista negli atti che disciplinano il rapporto con il socio – Ente locale ed è fortemente condizionata dalla misura della partecipazione.
L’effettività dei controlli in questi casi, ed in particolar modo nelle ipotesi in cui le società erogano servizi pubblici e/o svolgono attività per conto dell’Ente, passa necessariamente, oltre che dalle previsioni programmatiche dell’Ente, dai contenuti del contratto di servizio, dagli impegni assunti e dai poteri che l’Ente si è eventualmente riservato in via convenzionale.
La costruzione di un effettivo e funzionale sistema di controlli sulle società partecipate richiede, quindi, a monte, non solo un’attenta programmazione che tenga conto della partecipazione a società e dell’assegnazione all’esterno di servizi ed attività, ma anche la disamina dei contratti di servizio esistenti al fine di verificare gli spazi operativi che l’Amministrazione si è riservata e della corrispondente capacità di incidere sulle scelte aziendali.
Risulta chiaro che tale verifica è indispensabile presupposto dei nuovi contratti che l’Amministrazione intendesse stipulare e tale condizione potrebbe essere normativamente predisposta dal Consiglio a garanzia delle proprie prerogative.
Le nuove norme stabiliscono, inoltre, la necessità dell’organizzazione di un “idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.
Tuttavia anche la possibilità di organizzare un idoneo sistema informativo dipende sostanzialmente dalle previsioni del contratto di servizio, il quale deve consentire l’accesso agli atti della società che interessano l’Ente, secondo le modalità e la tempistica utile allo stesso.
In ogni caso l’effettività dei controlli dipende dal sistema complessivo di governance, alla realizzazione del quale sembrano essere preordinate le norme analizzate e le cui caratteristiche dipendono in larga parte dalla misura di partecipazione dell’Ente alla società, riducendosi al minimo nel caso di partecipazione polverizzata ed espandendosi fino all’estremo nel caso del controllo analogo sulle società in house.
Si rammenta, inoltre, che le nuove disposizioni normative sulla materia richiamano la necessità di un raccordo programmatico tra attività della società e finalità istituzionali dell’Ente, quanto meno per le società che non gestiscono servizi pubblici.
RAPPORTI TRA CONSIGLIO DELL’ENTE LOCALE E SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
La normativa più recente ha individuato il Consiglio dell’Ente locale quale destinatario degli esiti dei controlli svolti dalle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti.
La legge 5 giugno 2003, n. 131 (art. 7, comma 7) ha disposto al riguardo che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti riferiscono sugli esiti delle verifiche sulla sana gestione finanziaria ed il funzionamento dei controlli interni esclusivamente ai Consigli degli enti controllati.
Questi ultimi sono stati destinatari anche delle pronunce specifiche adottate dalle medesime Sezioni nelle ipotesi di accertamento di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o di mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, sulla base delle relazioni
del collegio dei revisori, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 166 e segg della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
Gli stessi Consigli continueranno ad essere i destinatari naturali delle delibere adottate dalle Sezioni regionali a seguito dell’esame dei bilanci e dei rendiconti eseguito ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg della legge n. 266/2005, in continuità con quanto fatto in passato, secondo quanto disposto dall’art. 148 bis TUEL (introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. e del D. L. n. 174/2012).
La previsione normativa appare preordinata a consentire all’organo di controllo politico amministrativo di vigilare sull’adozione, da parte dell’apparato amministrativo, delle misure necessarie all’eliminazione delle irregolarità rilevate e, ancor prima, di individuare esso stesso tali misure laddove si richiedano mutamenti degli indirizzi programmatici.
Pregiudiziale a qualsiasi decisione risulta la conoscenza delle delibere dell’organo di controllo che non può essere intesa in senso formale, quale ricevimento dell’atto inviato al Consiglio da parte dell’Ufficio competente con conseguente protocollazione, ma deve essere garantita attraverso una procedimentalizzazione dei lavori consiliari che assicuri l’effettiva conoscibilità delle deliberazioni della Corte dei conti.
Spetta al Consiglio, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare allo stesso riconosciuta, disciplinare la procedura di inserimento all’ordine del giorno e di discussione delle deliberazioni delle Sezioni regionali della Corte dei conti, assicurandosi che siano sempre garantiti i diritti delle minoranze.
La rilevanza delle censure contenute nelle deliberazioni e le difficoltà connesse all’individuazione delle conseguenti misure correttive possono richiedere tempi lunghi e necessità di riflessioni approfondite non sempre compatibili con previsioni di altri punti all’ordine del giorno, spesso numerosi e di urgente trattazione, rendendo auspicabile la previsione di un’apposita seduta consiliare.
La natura tecnica e specialistica della materia potrebbero, inoltre, richiedere la presenza di soggetti competenti (organi di revisione, responsabile del servizio finanziario) e la disponibilità, da parte dei singoli componenti del Consiglio, delle deliberazioni della Sezione in tempi congrui.
Al riguardo si precisa che l’autonomia riconosciuta agli Enti locali non li esenta dall’obbligo di prendere in considerazione le censure e i suggerimenti, di predisporre misure conseguenti e di inviarle per la successiva valutazione.
Il D. L. n. 174/2012 ha innovato anche su questo punto, determinando in modo fisso il termine (sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia) entro cui gli Enti locali hanno l’obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e disponendo che, nelle ipotesi di mancata adozione delle misure e/o negativa valutazione delle stesse da parte della Sezione, viene preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.