Posizioni Organizzative, discrezionalità datore di lavoro – Corte di Cassazione ordinanza 11353/2025

Posizioni Organizzative, discrezionalità datore di lavoro - Corte di Cassazione ordinanza 11353/2025

La Corte richiamando i contenuti dell’art. 9 del CCNL 31.3.1999, conviene: “l’istituzione delle posizioni organizzative in parola costituisce una facoltà e non un obbligo del datore di lavoro pubblico; il conferimento di tali posizioni organizzative è a tempo determinato e va disposto con atto scritto e motivato; il rinnovo delle posizioni organizzative costituisce una facoltà del datore di lavoro pubblico, che, se ritiene di provvedere in tal senso, deve parimenti disporlo con atto scritto e motivato; al titolare della posizione organizzativa competono la retribuzione di posizione e quella di risultato; l’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza richiede anch’essa un atto scritto e motivato e può essere disposta soltanto in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di uno specifico accertamento di risultati negativi; la revoca comporta la perdita delle retribuzioni di posizione e di risultato e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza; la valorizzazione delle alte professionalità di cui all’art. 10 CCNL 2002-2005 avviene nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c), CCNL 31.3.99 e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 9 del medesimo CCNL e, quindi, contempla comunque, per la parte datoriale pubblica, la facoltà e non l’obbligo del rinnovo degli incarichi già conferiti”.

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Limiti di spesa per posizioni di elevata qualificazione ex art. 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 e art. 1, comma 562 della L 296/2006 – Corte dei Conti del Piemonte delibera n. 11/2025

Limiti di spesa per posizioni di elevata qualificazione ex art. 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 e art. 1, comma 562 della L 296/2006 - Corte dei Conti del Piemonte delibera n. 11/2025

La Corte dei conti fornisce chiarimenti in merito ai limiti di spesa per posizioni di elevata qualificazione nei Comuni. In particolare non consente al Comune di superare arbitrariamente i vincoli di spesa, ma evidenzia la possibilità di applicare le disposizioni che consentono adeguamenti, come quelle relative al valore medio pro-capite dei dipendenti. Ogni decisione deve essere valutata attentamente alla luce della normativa vigente, assicurandosi che le assunzioni e gli incrementi di spesa siano compatibili con il bilancio comunale e non comportino il superamento dei tetti stabiliti dalla legge.

Link: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/15482-sezione-regionale-di-controllo-per-il-piemonte-deliberazione-112025srcpiepar-limiti-di-spesa-per-posizioni-di-elevata-qualificazione-ex-art-23-comma-2-del-dlgs-752017-e-art-1-comma-562-della-l-2962006.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA PESATURA DELLE POSIZIONI DEL SEGRETARIO, DIRIGENTI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI AGGIORNATO ALL'IPOTESI DI CCNL DEL 11.12.2023 DELL'AREA FUNZIONI LOCALI - STRUMENTI DI LAVORO