Determinazione dell’indennità risarcitoria: per il dipendente pubblico illegittimamente licenziato non è rilevante l’emolumento di fine rapporto in concreto spettante ai lavoratori – Corte Costituzionale sentenza 144/2025

Determinazione dell’indennità risarcitoria: per il dipendente pubblico illegittimamente licenziato non è rilevante l’emolumento di fine rapporto in concreto spettante ai lavoratori - Corte Costituzionale sentenza 144/2025

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo numero 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego T.U.P.I.) come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo numero 75 del 2017, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro. Il giudice a quo, chiamato a decidere sulla liquidazione dell’indennità risarcitoria in favore di un dipendente pubblico illegittimamente licenziato e poi reintegrato, aveva ritenuto di non poter commisurare la stessa “all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” (TFR), come testualmente previsto dall’articolo 63 T.U.P.I., in quanto il ricorrente – già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 – non aveva optato per il passaggio al regime del TFR, continuando ad essere assoggettato al diverso regime dell’indennità premio di servizio (IPS). Secondo il rimettente, il parametro di riferimento ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria sarebbe da individuarsi nell’emolumento di fine rapporto (IPS o TFR) in concreto spettante al lavoratore al momento del recesso illegittimo. Ne conseguirebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici illegittimamente licenziati e poi reintegrati, in quanto al lavoratore assoggettato al regime dell’IPS verrebbe corrisposta un’indennità risarcitoria di importo inferiore in ragione della base retributiva più ristretta per il calcolo dell’IPS. La Corte, ritenendo errato il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo, ha precisato che, nel riferirsi al TFR, l’articolo 63, comma 2, T.U.P.I., come novellato, fornisce un parametro astratto per la liquidazione dell’indennità risarcitoria spettante al lavoratore illegittimamente estromesso, in aggiunta alla tutela reale. Il legislatore, infatti, modificando nel 2017 la disposizione censurata, ha inteso armonizzare la disciplina relativa al licenziamento del dipendente pubblico contrattualizzato, così da assicurare, indistintamente, a tutto il personale, il medesimo meccanismo rimediale a fronte dell’illegittimo recesso da parte del datore di lavoro pubblico. E ciò a prescindere dalla mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell’IPS a quello del TFR, che concerne la fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo e non la fase patologica del rapporto stesso.

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L’indennità di funzione, disciplinata dall’art. 97 del CCNL del 16.11.2022, può essere attribuita anche nel caso in cui non sia stato riconosciuto uno specifico incarico – ARAN parere Id: 35079

L’indennità di funzione, disciplinata dall’art. 97 del CCNL del 16.11.2022, può essere attribuita anche nel caso in cui non sia stato riconosciuto uno specifico incarico - ARAN parere Id: 35079

Sulla questione si evidenzia che la disciplina contrattuale di cui all’art. 97 del CCNL del 16.11.2022, dedicata all’”Indennità di Funzione” per il personale della Polizia Locale, non lega espressamente il riconoscimento di detta indennità all’attribuzione di uno specifico incarico facendo, invece, riferimento, esclusivamente al grado rivestito ed alle connesse responsabilità.  L’erogazione di detta indennità è di certo subordinata all’individuazione, in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4 lett. w) del medesimo CCNL, dei valori e dei criteri per il riconoscimento della stessa in funzione dei gradi rivestititi e delle connesse responsabilità, le quali dovranno comunque desumersi da atti formali secondo i rispettivi ordinamenti.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/domanda-lindennita-di-funzione-disciplinata-dallart-97-del-ccnl-del-16-11-2022-puo-essere-attribuita-solo-nel-caso-in-cui-sia-stato-riconosciuto-uno-specifico-incarico/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Un dipendente viene utilizzato a tempo parziale presso due enti, ai sensi dell’art. 23 del CCNL del 16.11.2022; allo stesso non può essere corrisposta la maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita (per un importo non superiore al 30% della stessa) ove il dipendente sia titolare di un incarico di E.Q. solo presso l’ente utilizzatore – ARAN parere id 35070

Un dipendente viene utilizzato a tempo parziale presso due enti, ai sensi dell’art. 23 del CCNL del 16.11.2022; allo stesso non può essere corrisposta la maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita (per un importo non superiore al 30% della stessa) ove il dipendente sia titolare di un incarico di E.Q. solo presso l’ente utilizzatore - ARAN parere id 35070

Relativamente al quesito sottoposto, si evidenzia che la disciplina sul trattamento economico contenuta nell’art. 23, comma 5 del CCNL del 16.11.2022 fa riferimento esclusivamente a fattispecie in cui il dipendente sia titolare di incarico di EQ sia presso l’ente di provenienza che presso l’ente utilizzatore. Al terzo alinea della previsione consente, difatti “ al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro” all’ente utilizzatore di “ corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2”. Pertanto, la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di incarico di E.Q. presso entrambi gli enti.

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