L’Autorità richiama l’art. 18 del Dlgs 33/2013 quale base normativa che prevede la pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, ma non la pubblicazione di documentazione ulteriore, quali determine di liquidazione, determine di ripartizione, schede di incentivi, per i quali non sussiste alcun obbligo di pubblicazione. L’Autorità pertanto ritiene: 1) le amministrazioni devono pubblicare i dati sugli incentivi tecnici ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013; 2) i dati devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”; 3) è necessario indicare oggetto, durata e compenso per ogni incarico conferito.
In materia di pubblico impiego privatizzato, il diritto a fruire del servizio mensa o del buono pasto spetta ai lavoratori che osservano un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, indipendentemente dalla natura turnista o meno dell’orario lavorativo, e dalla possibilità di effettuare effettivamente una pausa pranzo.
La Corte applica i seguenti principi di diritto: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora una P.A. attribuisca un determinato trattamento economico di derivazione contrattuale, l’atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, occorrendo anche la sua conformità alle previsioni della contrattazione collettiva, in assenza della quale tale atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la stessa P.A., anche nel rispetto dei principi sanciti dall’ art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata, agendo per la restituzione delle somme indebitamente versate. Non è applicabile al rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 il principio in forza del quale la corresponsione di una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta in forza della contrattazione collettiva costituisce trattamento di miglior favore e può essere chiesta in restituzione solo previa dimostrazione di un errore riconoscibile e non imputabile al datore. Al contrario, il datore di lavoro pubblico è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e la ripetibilità degli importi corrisposti in eccesso non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la progressione economica nell’ambito di un’area professionale omogenea non comporta l’esercizio di mansioni superiori e, pertanto, nelle ipotesi di illegittimità di detta progressione, non trova applicazione l’art. 2126 c.c. e la P.A. ha il dovere di ripetere le retribuzioni corrisposte in eccesso”.
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