Il Sindaco di un Comune lombardo ha inoltrato alla Sezione di controllo per la Lombardia una richiesta di parere avente ad oggetto “le attività incentivabili ai sensi dell’art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e smi“. La Sezione regionale di controllo per la Lombardia esprime il seguente parere “le attività di collaborazione incentivabili sono esclusivamente quelle svolte a favore di altri dipendenti pubblici, rientrando tra le ordinarie prestazioni lavorative il supporto e la collaborazione con professionisti esterni incaricati di attività di progettazione, direzione lavori e/o collaudo”; “solo i dipendenti collaboratori dell’attività del responsabile unico del progetto ei dei responsabili e degli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento possono beneficiare degli incentivi alle funzioni tecniche previste dall’art. 45 del dlgs.36/2023“.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, ha condannato, a tiolo di colpa grave, il Direttore pro tempore e un Direttore Amministrativo in carica dell’Accademia delle Belle Arti per aver erogato premi “a pioggia” a tutto il personale docente in servizio per l’annualità del 2018/2019. L’antigiuridicità della condotta è stata ravvisata nella “ingiustizia manifesta derivante dal riconoscimento di una premialità anche a coloro che si siano impegnati di meno o affatto”; e ciò in violazione del D.L.gs 150/2009 con il quale è stato introdotto il principio generale della cd. “selettività” nell’attribuzione ai dipendenti pubblici delle risorse aggiuntive rispetto alla retribuzione “base”, al fine di assicurare la valorizzazione del merito e l’incentivazione della performance. Ed infatti il compenso accessorio è stato corrisposto a tutto il personale docente in servizio, al tempo, nella stessa misura e a prescindere da qualsiasi verifica preventiva circa l’effettivo svolgimento da parte di ciascun beneficiario di prestazioni lavorative aggiuntive, con l’effetto di disincentivare la produttività del personale più meritevole. Il Collegio giudicante ha, quindi, ritenuto che vi sia stata da parte dei convenuti “una grave negligenza ed imperizia nel fare affidamento alle prassi preesistenti, senza verificare la conformità o meno delle stesse alle norme di legge vigenti”. Nella determinazione della somma complessivamente posta a carico degli stessi, la Sezione ha valutato l’apporto causale, in particolare, dei Revisori pro tempore non citati in giudizio dalla Procura regionale, ma ritenuti dai giudici contabili responsabili di non avere rilevato espressamente l’illegittimità della procedura, in tal modo scomputando le relative quote di responsabilità dal danno erariale imputabile ai convenuti.
l Sindaco del Comune di Sovere (BG) ha formulato una richiesta di parere circa i vincoli di legge a cui occorre assoggettare una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada qualora il Comune decida di destinarli al personale di Polizia Locale a titolo di trattamento accessorio ex art. 208, commi 4, lett. c) e 5-bis, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada). Se da un lato tale quota, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie (delibera n. 17/2024/QMIG) deroga dal tetto al trattamento economico accessorio (ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017), riconoscendone la natura non retributiva, essa è soggetta alle norme della finanza pubblica e in particolare al vincolo – tutt’ora in vigore e non derogabile – posto dall’art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della Legge n. 296/2006 (legge di bilancio 2007) alla spesa per il personale.
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