Violazione principio di selettività nell’attribuzione risorse accessorie – Corte dei conti dell’Emilia Romagna Sentenza n. 124 del 4 novembre 2025

Violazione principio di selettività nell'attribuzione risorse accessorie - Corte dei conti dell'Emilia Romagna Sentenza n. 124 del 4 novembre 2025

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, ha condannato, a tiolo di colpa grave, il Direttore pro tempore e un Direttore Amministrativo in carica dell’Accademia delle Belle Arti per aver erogato premi “a pioggia” a tutto il personale docente in servizio per l’annualità del 2018/2019. L’antigiuridicità della condotta è stata ravvisata nella “ingiustizia manifesta derivante dal riconoscimento di una premialità anche a coloro che si siano impegnati di meno o affatto”; e ciò in violazione del D.L.gs 150/2009 con il quale è stato introdotto il principio generale della cd. “selettività” nell’attribuzione ai dipendenti pubblici delle risorse aggiuntive rispetto alla retribuzione “base”, al fine di assicurare la valorizzazione del merito e l’incentivazione della performance. Ed infatti il compenso accessorio è stato corrisposto a tutto il personale docente in servizio, al tempo, nella stessa misura e a prescindere da qualsiasi verifica preventiva circa l’effettivo svolgimento da parte di ciascun beneficiario di prestazioni lavorative aggiuntive, con l’effetto di disincentivare la produttività del personale più meritevole. Il Collegio giudicante ha, quindi, ritenuto che vi sia stata da parte dei convenuti “una grave negligenza ed imperizia nel fare affidamento alle prassi preesistenti, senza verificare la conformità o meno delle stesse alle norme di legge vigenti”. Nella determinazione della somma complessivamente posta a carico degli stessi, la Sezione ha valutato l’apporto causale, in particolare, dei Revisori pro tempore non citati in giudizio dalla Procura regionale, ma ritenuti dai giudici contabili responsabili di non avere rilevato espressamente l’illegittimità della procedura, in tal modo scomputando le relative quote di responsabilità dal danno erariale imputabile ai convenuti.

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No agli incentivi di performance per il dipendente in distacco sindacale a tempo pieno – Corte di Cassazione sentenza 26908/2024

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REGOLAMENTI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, AGGIORNATI CON IL RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO – STRUMENTI DI LAVORO

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