
Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/199/2024/PAR
appalti e contratti pubblici

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Anomalie e criticità negli affidamenti dei servizi di assistenza domiciliare da parte dell’Azienda sanitaria di Lanciano-Vasto e Chieti, in Abruzzo.
E’ quanto ha accertato Anac con la delibera n.33 del 10 gennaio 2024, a seguito di un’ispezione eseguita dalla Guardia di Finanza.
“La Asl di Lanciano-Vasto-Chieti – afferma Anac – ha impropriamente fatto ricorso in maniera reiterata alla procedura negoziata senza bando per prorogare la durata dell’Accordo quadro oltre i termini contrattualmente previsti, ponendo in essere un affidamento diretto di appalti di servizi del valore di oltre 27 milioni di Euro, in violazione dei principi comunitari e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento e massima partecipazione”.

La Corte, prima di addentrarsi nel merito della delicata questione, osserva preliminarmente, al fine di evitare ogni fraintendimento, che le polizze assicurative in argomento non riguardano la copertura di rischi di danno connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico. Rispetto a quest’ultima fattispecie vige infatti il divieto posto dall’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che, oltre a sancire la nullità “del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile”, introduce una sanzione pecuniaria in caso di violazione della predetta norma. Successivamente, la Corte risponde al quesito formulato da un Comune piemontese in merito all’individuazione della disciplina applicabile, alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici introdotto con D.Lgs. 36 del 31/3/2023, “in ordine alla possibilità di stipulare, con oneri a carico dell’ente, specifica polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per il dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione”. L’Organo di controllo, dopo aver ripercorso l’evoluzione della normativa in materia, dal D.Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 50/2016, individua nell’art. 42 (disciplina generale delle modalità di espletamento e profili peculiari nell’attività di “verifica della progettazione” e regolamentazione di dettaglio all’allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, (nuovo codice dei contratti pubblici), la fonte principale di riferimento, che in particolare prevede: “gli oneri conseguenti all’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere”.
Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14320-sezione-regionale-di-controllo-per-il-piemonte-deliberazione-n-892023-impiego-pubblico–funzioni-locali–comuni–artt-34-comma-2-lett-c-e-d-e-37-comma-3-dellallegato-i7-artt-42-e-45-e-allegato-i10-del-dlgs-362023-nuovo-codice-dei-contr.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni