Marketing: il Garante privacy sanziona Altroconsumo Edizioni per 280mila euro – Garante della Privacy Provvedimento del 18 giugno 2026

Marketing: il Garante privacy sanziona Altroconsumo Edizioni per 280mila euro - Garante della Privacy Provvedimento del 18 giugno 2026

Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 280mila euro ad Altroconsumo Edizioni Srl per numerose violazioni della normativa privacy. Le contestazioni riguardano l’utilizzo dei dati degli utenti, raccolti mediante il sito www.altroconsumo.it per attività di email marketing, nonché il ritardo nel rispondere alle richieste di esercizio dei diritti.

Il procedimento prende avvio dal reclamo di un cittadino che lamentava la ricezione di email promozionali inviate dalla società editoriale, in assenza delle necessarie basi di legittimità e nonostante l’interessato avesse già chiesto di non ricevere più questo tipo di comunicazioni.

Il reclamante non aveva mai compilato il form presente sul sito per diventare socio, né la società è stata in grado di dimostrare la correttezza del rapporto contrattuale.

Nel corso dell’istruttoria infatti è emerso che Altroconsumo, nella procedura di registrazione degli utenti al proprio sito web, non aveva adottato misure tecniche e organizzative idonee a prevenire il rischio di trattamenti illeciti, soprattutto nei casi in cui la registrazione e il rapporto contrattuale non si fossero perfezionati. In particolare, il Garante ha accertato che anche quando gli utenti decidevano di non confermare la creazione dell’account, e dunque di non iscriversi al sito, Altroconsumo considerava comunque perfezionato il rapporto contrattuale e procedeva all’invio di email promozionali.  

Tra le numerose violazioni accertate vi è anche la mancata adozione di misure idonee a garantire l’effettivo esercizio dei diritti degli utenti e a fornire riscontro alle loro richieste senza ingiustificato ritardo. Su quest’ultimo aspetto, la società era già stata sanzionata dall’Autorità con un precedente provvedimento.

Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante ha ordinato ad Altroconsumo di cessare il trattamento dei dati di coloro che non hanno confermato la creazione del proprio account e di adeguare le procedure di trattamento dei dati al GDPR.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10269624

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Addio ai limiti di spesa di personale dell’art. 1 c. 557 e 562 della l. 296/2006, ma solo per Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni – Art. 2 c. 1 del DECRETO LEGGE 7 agosto 2026, n. 144. Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonchè in materia di protezione civile

Addio ai limiti di spesa di personale dell'art. 1 c. 557 e 562 della l. 296/2006, ma solo per Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni - Art. 2 c. 1 del DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144. Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonchè in materia di protezione civile

Link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-08-07&atto.codiceRedazionale=26G00167&elenco30giorni=false

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Dal Garante privacy sanzione di 460mila a Piaggio & C. Spa. Raccolta sistematica delle email dei dipendenti – Garante della Privacy Provvedimento del 18 giugno 2026

Dal Garante privacy sanzione di 460mila a Piaggio & C. Spa. Raccolta sistematica delle email dei dipendenti - Garante della Privacy Provvedimento del 18 giugno 2026

Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato a Piaggio & C. Spa una sanzione di 460 mila euro, per violazioni della normativa sulla privacy relative alla gestione delle caselle di posta elettronica aziendale, alla conservazione dei dati e alle attività di controllo dei dipendenti.

Dall’istruttoria, avviata a seguito dei reclami di due ex dipendenti, è emerso che la società aveva effettuato accessi alle loro email aziendali, nel corso del rapporto di lavoro, acquisendo in totale 112 email, al fine di verificare la fondatezza di presunti comportamenti illeciti.

In alcuni casi le email acquisite risalivano addirittura a circa due anni prima che la società maturasse tale sospetto.

Un monitoraggio reso possibile dalla sistematica raccolta e conservazione dei dati relativi alla posta elettronica, effettuate da Piaggio mediante backup per tutta la durata del rapporto di lavoro e fino a 5 anni dopo la cessazione, nonché dei relativi log, per un periodo di 6 mesi, in violazione dei principi del Gdpr e in assenza delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori.

I trattamenti messi in atto dalla società, infatti, si sono rivelati idonei a ricostruire l’attività dei dipendenti e ad effettuare un controllo a distanza.

L’Autorità ha inoltre rilevato criticità nella conservazione dei dati, giudicando eccessivi i tempi di mantenimento delle email aziendali e dei log di accesso, nonché carenze nelle informazioni fornite ai dipendenti sulle finalità e sulle basi giuridiche del trattamento. A Piaggio è stata anche contestata la mancata risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli ex dipendenti relative alla conferma della disattivazione degli account.

Nel dichiarare illecito il trattamento dei dati personali relativi alla posta elettronica aziendale, il Garante ha vietato a Piaggio l’accesso ai dati raccolti e conservati sui propri sistemi e ha irrogato una sanzione amministrativa.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10272529

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