Sì al lavoro agile anche all’estero – ARAN parere del 24.09.2025

Sì al lavoro agile anche all'estero - ARAN parere del 24.09.2025

Risposta a nota prot. n. 36088 del 04.09.2025 (prot. Entrata Aran n. 13438 del 04.09.2025) Oggetto: Quesito in materia di lavoro agile. In relazione al quesito posto, per quanto di competenza, può solo evidenziarsi che nella disciplina contenuta nel Titolo VI del CCNL del 16 novembre 2022, rispettivamente dedicato al lavoro in modalità agile e da remoto, fermo restando la sussistenza dei “necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità”, secondo le disposizioni contrattuali ivi espressamente contenute, non sono presenti norme che escludano espressamente lo svolgimento della prestazione lavorativa in territorio estero. Tuttavia, tenuto conto che il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, per via di problematiche di natura tecnica e/o informatica, o per sopravvenute esigenze di servizio, come disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 66 del richiamato CCNL e che, comunque, il lavoratore nella scelta dei luoghi deve accertare la presenza delle condizioni che garantiscano la sussistenza delle condizioni minime di tutela sia della salute e sicurezza del lavoratore che di tutela di riservatezza dei dati, si ritiene che sia prerogativa e responsabilità datoriale disciplinare, in via regolamentare e nell’accordo individuale, ogni elemento utile al rispetto delle disposizioni contrattuali e legali in materia.

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