
La Corte ha confermato l’orientamento già espresso (cfr. Cass. n. 10236/2023 e le conformi successive decisioni Cass. n. 18846/2024, Cass. n. 1818/2025 e Cass. 10309/2025) secondo cui l’art. 63, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, è da leggersi nel senso che nell’ipotesi in cui nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato la sanzione disciplinare conservativa venga inflitta in relazione ad una pluralità di condotte, il giudice che escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare, e, ove riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione medesima. La modifica apportata dall’art. 21 D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 trova applicazione a tutti i giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore.
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