
In materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego, l’inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall’art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 per la segnalazione del fatto da parte del dirigente pubblico all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, non comporta di per sé l’illegittimità della sanzione inflitta, ma rileva solo se il ritardo ha reso eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa del dipendente o ha causato la tardività della contestazione dell’illecito. (Cass. n. 1781/2015; Cass. n. 17153/2015; Cass. n. 16900/2016; Cass. n. 32491/2018).
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