Garante: stop al software che accede all’email del dipendente – Garante della Privacy Provvedimento del 17 luglio 2024

Garante: stop al software che accede all’email del dipendente - Garante della Privacy Provvedimento del 17 luglio 2024

Il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un’illecita attività di controllo del lavoratore.

Lo ha stabilito il Garante Privacy sanzionando una società per 80mila euro.

Il Garante, intervenuto a seguito del reclamo presentato da un agente di commercio, ha accertato che la società nel corso del rapporto di collaborazione, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla email e al gestionale aziendale.

Le informazioni raccolte erano poi state utilizzate dalla società in un contenzioso.

Continua a leggere

Data breach, Garante Privacy sanziona Postel per 900mila euro – Garante Privacy Provvedimento del 4 luglio 2024

Data breach, Garante Privacy sanziona Postel per 900mila euro - Garante Privacy Provvedimento del 4 luglio 2024

Il Garante Privacy ha applicato una sanzione di 900mila euro a Postel Spa che per quasi un anno non è intervenuta su una già nota e segnalata vulnerabilità dei propri sistemi, attraverso la quale ha poi subito una violazione dei dati personali.

Nell’agosto del 2023, la società è stata oggetto di un attacco informatico di tipo ransomware che ha causato il blocco dei server e di alcune postazioni di lavoro.

In particolare l’attacco ha comportato l’esfiltrazione – e in alcuni casi la perdita di disponibilità – dei file contenenti i dati personali di circa 25mila interessati, fra dipendenti, ex dipendenti, congiunti, titolari di cariche societarie, candidati a posizioni lavorative e rappresentanti di imprese che intrattenevano rapporti commerciali con Postel.

Continua a leggere

Il limite del salario accessorio è unico e fa riferimento ai titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali – Corte dei Conti Lombardia delibera 195/2024

Il limite del salario accessorio è unico e fa riferimento ai titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali - Corte dei Conti Lombardia delibera 195/2024

Nel merito un comune chiede di sapere se il “tetto” al salario accessorio posto dall’art. 23, co. 2, del d. lgs. n. 75/2017 costituisca un limite complessivo unico, comprendente il fondo incentivante dipendenti, il fondo salario accessorio Segretario comunale e il fondo posizioni organizzative; ovvero se ciascuno dei fondi menzionati soggiaccia ad uno specifico limite, così che l’unica possibilità di incremento del fondo posizioni organizzative esistenti nei comuni privi di dirigenza fosse quella derivante dall’applicazione della deroga introdotta dall’art. 11-bis, co. 2, del D.L. n. 135/2018. Le Sezioni Riunite, in sede di certificazione del CCNL 2016-2018 (SS. RR. in sede di controllo n. 6/SSRRCO/CCN/18) hanno evidenziato come il fondo incentivante e le risorse per indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, sebbene distinti, siano strettamente collegati in un sistema di “vasi comunicanti”, in quanto un’eventuale crescita dell’uno può essere compensata dalla diminuzione dell’altro, sottolineando come la riduzione di risorse destinate alla retribuzione delle P.O. possa andare a vantaggio del fondo risorse decentrate, sempre nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. D’altro lato, “l’ipotesi speculare di incremento delle risorse destinate alla retribuzione delle P.O. – da cui consegue una decurtazione del fondo – costituisce materia di contrattazione decentrata”» (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 88/2023/PAR). La Corte pertanto si pronuncia nel senso che “il tetto di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali)”.

Link: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/15166-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-1952024par-impiego-pubblico–funzioni-locali–salario-accessorio-limite-ex-art-23-co-2-del-dlgs-752017-.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni