Nei Comuni che prevedono posti appartenenti all’area dei Funzionari, nei casi in cui non sia possibile attribuire agli stessi un incarico di Elevata Qualificazione è possibile conferire l’incarico a personale dell’area degli Istruttori, l’importo della retribuzione di posizione da applicare varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 – ARAN parere del 23.04.2024

Nei Comuni che prevedono posti appartenenti all’area dei Funzionari, nei casi in cui non sia possibile attribuire agli stessi un incarico di Elevata Qualificazione è possibile conferire l’incarico a personale dell’area degli Istruttori, l’importo della retribuzione di posizione da applicare varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 - ARAN parere del 23.04.2024

CarLo – Applicazione per il Calcolo dei Carichi di Lavoro

Applicazione facile e intuitiva per il l’analisi organizzativa, il calcolo dei carichi di lavoro e la riorganizzazione del personale.

La Mobilità volontaria va preferita all’Indizione di un nuovo concorso/selezione – Consiglio di Stato sentenza n. 4166 del 09.05.2024

La Mobilità volontaria va preferita all'Indizione di un nuovo concorso/selezione - Consiglio di Stato sentenza n. 4166 del 09.05.2024

Il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza 9 maggio 2024, n. 4166 conferma che la mobilità volontaria (quando l’amministrazione intende esperirla) è preliminare all’indizione di un nuovo concorso/selezione oltre a prevalere sullo scorrimento di graduatorie in corso di validità. Le ragioni che legittimano la preferenza tendenziale per la procedura di mobilità attengono a caratteri strutturali dell’istituto (sicché non necessitano di essere esplicitate di volta in volta) ovvero al maggior vantaggio per l’amministrazione procedente di acquisire personale già formato ed immediatamente operativo ed all’interesse del comparto pubblico, nel suo insieme, di vedere assorbito il personale e, così, realizzato un risparmio di spesa. Il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi i suddetti standard di maggiore efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità (vedi, ex multis, Consiglio di Stato, sezione III, nn.11605 e 2410 del 2022; 7792/2021; 6705 e 6041 del 2020 e 3750/2018. Nello stesso senso Consiglio di Stato, sezione V, n. 963/2021) e perché, non vi sia alcun obbligo per l’amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria vigente.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/consiglio-di-stato/14807-2024-05-15-09-53-32.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni