
La clausola di salvaguardia è, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 31, applicabile a quei processi di riorganizzazione che comportino la revoca dell’incarico in corso. Si ritiene che l’adozione di un nuovo regolamento aziendale che non preveda più la struttura su cui è affidato l’incarico possa rientrare in tale casistica.
Quanto alla seconda domanda, va considerato che nei commi 1 e 2 dell’art. 31 del CCNL Area Funzioni Locali 2016-2018 si parla di differenziale da aggiungersi alla retribuzione di posizione di importo inferiore a quella percepita per il precedente incarico. Tale differenziale deve consentire di far conseguire una retribuzione complessiva di posizione:
– inizialmente (ovverosia fino alla data di scadenza dell’incarico precedente) in una percentuale tra il 50% e il 100% della retribuzione di posizione del precedente incarico;
– nei due anni successivi a tale scadenza il valore del differenziale si riduce di 1/3 il primo anno e di un ulteriore terzo il secondo anno;
Il differenziale cessa di essere corrisposto dall’anno successivo.
La disposizione contrattuale è molto chiara nell’indicare il “differenziale” come elemento retributivo che subisce la riduzione fino ad annullarsi.