… DIRITTO
1) La questione posta al vaglio del giudicante attiene a una ipotesi di danno erariale scaturente dall’illegittimo riconoscimento di un debito fuori bilancio.
La Procura, infatti, contesta ai componenti del Consiglio del comune di Falerna, al Sindaco e al responsabile dell’Ufficio tecnico, di aver riconosciuto, con la delibera n. 53 del 29.11.2013, un debito nei confronti della ditta Abiuso per un importo complessivo di € 10.000,00 oltre IVA, in carenza dei presupposti previsti dall’art. 194 del TUEL d.lgs 267/2000.
L’atto di citazione è fondato e merita accoglimento.
2) Prima di procedere alla disamina della fattispecie, il Collegio ritiene di dover svolgere alcune considerazioni in ordine all’istituto previsto dall’art. 194 del TUEL 267/2000, al solo fine di valutare se gli odierni convenuti, nelle loro rispettive qualità, legittimamente abbiano proceduto a riconoscere il debito vantato dalla ditta Abiuso Costruzioni, e quindi ad autorizzare il comune di Falerna a pagare una somma non impegnata contabilmente né prevista in bilancio.
L’ istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, introdotto per la prima volta con il Tuel 267/2000, rappresenta una vera novità rispetto al precedente assetto normativo della finanza locale. L’art. 35, comma 4 del d.lgs 77/95, infatti prevedeva, in caso di acquisizione di beni e servizi da parte dell’Ente locale in violazione degli obblighi di contabilità, che “ il rapporto obbligatorio intercorresse, ai fini della controprestazione tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che (aveva) consentito la fornitura”.
Invero il legislatore, con l’art. 191 del d.lgs 267/2000, nel quale è confluito l’art. 4, del d.lgs 342/97, ha recepito la elaborazione giurisprudenziale che voleva permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme contabili, per la parte in cui fosse accertata e dimostrata l’utilità e l’arricchimento che ne aveva tratto l’ente locale.
L’art. 194 del T.U.E.L., infatti, con riferimento alla suddetta fattispecie dispone: “1. Con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:..omissis…………e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’àmbito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Ciò che legittima la riconoscibilità della posizione debitoria maturata al di fuori della previsione autorizzatoria del bilancio, dunque, è l’accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l’ente.
Tra l’altro, solo il riconoscimento da parte del Consiglio comunale consente l’imputazione del debito all’Ente; ed infatti, l’art. 191 comma 4 stabilisce che ““Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
3) Passando alla fattispecie concreta, ritiene il Collegio che non vi fossero i presupposti perché il Consiglio comunale operasse il riconoscimento del debito dell’ Abiuso Costruzioni.
Emerge dagli atti che il riconoscimento è stato operato per lavori effettuati da un’impresa nel corso degli anni 1999-2002 ed eseguiti in assenza di provvedimenti di affidamento, progetti, quantificazione dei costi, impegni di spesa, documentazione attestante la effettiva e regolare esecuzione delle opere, la congruità dei prezzi esposti.
Non solo; Mancavano agli atti del Comune anche le fatture e/o richieste di pagamento emesse contestualmente al periodo attribuito di esecuzione dei lavori; nonché adeguata documentazione comprovante la corretta quantificazione di ciascun intervento (relazione tecnica …. certificato regolare esecuzione … contabilità interventi).”
Ciò non consente, a parere di questo Collegio, neanche di affermare, con certezza, la realizzazione degli interventi per come rendicontati dalla ditta.
Tra l’altro si consideri che, sebbene si tratti di lavori svolti dal 1999 al 2002, il sig. Pietro Antonio Abiuso, amministratore della società, chiede per la prima volta di essere pagato in data 5.6.2009 e, alla richiesta di pagamento, non allega alcuna fattura.
Dopo un anno e mezzo circa, in data 21.12.2010, il suddetto inoltra un sollecito di pagamento; e in data 28.12.2010, quindi dopo il sollecito, emette la fattura n. 4 relativa ai lavori asseritamente svolti a favore del comune negli anni dal 1999 al 2002.
L’Ufficio tecnico giustifica il mancato impegno di spesa asserendo l’urgenza e la necessità dei lavori medesimi. Ma, se così fosse stato, e cioè se i fondi specificamente previsti in bilancio si fossero dimostrati insufficienti , il responsabile del procedimento o, in sua vece, il responsabile del settore interessato, entro venti giorni, avrebbe dovuto sottoporre al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa ( art. 191 del tuel 267/2000). Cosa che non è avvenuta; né nella relazione tecnica vengono spiegate le ragioni di una tale omissione.
Un altro elemento che ingenera perplessità sulla effettiva realizzazione degli interventi è il fatto che dopo circa dieci anni, l’Ufficio tecnico, in carenza della benché minima documentazione, attesti l’ esecuzione degli interventi indicando il giorno preciso e la tipologia di intervento. Tra l’atro, detta circostanza appare ancora più dubbia ove si consideri la natura dei lavori; non si tratta infatti di opere permanenti dimostrabili anche a distanza di anni, ma sostanzialmente di interventi fognatura durati qualche ora.
Più significativo, poi, è il fatto che in presenza di una relazione negativa del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale, il sindaco, nonché qualche amministratore, afferma di aver accertato l’effettiva realizzazione delle opere recandosi sul posto e ottenendo la rassicurazione dei cittadini in tal senso. Ebbene tale affermazione ragionevolmente ingenera nel Collegio qualche perplessità, ove si consideri che i suddetti avrebbero dovuto ricordarsi, a distanza di dieci anni, interventi operati sulla fognatura. Non solo; non vengono indicate neanche le persone che avrebbero rassicurato il sindaco sullo svolgimento dei lavori in esame, così non consentendo a questo Collegio di accertarne la veridicità.
A ciò si aggiunga che nessuna valutazione reale è stata svolta sull’effettiva utilità dei lavori, né, invero, avrebbe potuto essere svolta a distanza di tanti anni, in carenza di documentazione contestuale ai lavori e vista la natura degli interventi.
Sia il responsabile del Servizio Finanziario che il segretario comunale, infatti, dichiarano la non riconoscibilità del debito poiché le relazioni tecniche non espongono gli elementi salienti per comprendere il contesto dello svolgimento dei lavori né il computo metrico di riferimento, inoltre, nella documentazione fornita vi sono lavori ripetuti due volte ( si veda delibera n. 53 del 2013).
L’intero debito riconosciuto dal Comune appare pertanto privo degli elementi essenziali in forza dei quali è possibile operare, mediante riconoscimento da parte del consiglio, la sanatoria.
4) I fatti innanzi richiamati hanno determinato un ingiusto esborso da parte del Comune.
Come innanzi evidenziato, infatti, i debiti fuori bilancio (relativi all’acquisto di beni e/o servizi) non riconoscibili, restano a carico dell’Amministratore o del dipendente che li ha ordinati ( art. 191, comma 4 del TUEL 267/2000) .
Il Comune di Falerna, pertanto, si è accollato un debito in carenza dei presupposti normativi pagando alla ditta Costruzioni Abiuso una somma che avrebbe dovuto pagare altri.
Una spesa che non trova nessuna ragione di collegamento con gli interessi pubblici che invece avrebbero dovuto essere tutelati.
Aver autorizzato l’accollo della relativa spesa, dunque, costituisce una decisione poco avveduta e antigiuridica che ha, senza alcuna valida e logica motivazione, privato l’Ente di risorse economiche a fronte delle quali non risulta essere stata acquisita alcuna utilità.
5) Tale danno deve essere eziologicamente ricollegato alla condotta del responsabile dell’Ufficio tecnico nonché dei consiglieri comunali e del sindaco.
I consiglieri comunali, infatti, nonostante la chiara intellegibilità della norma e la inconsistenza della documentazione, hanno proceduto al riconoscimento di un siffatto onere in carenza dei presupposti normativi.
Peraltro, detta condotta è gravemente colposa ove si consideri che sia il responsabile del Servizio Finanziario che il Segretario comunale avevano formulato un parere contrario al riconoscimento del debito , evidenziandone con puntualità le palesi criticità e anomalie. A ciò si aggiunga che tali pareri erano stati ribaditi in sede di deliberazione ( vedi delibera n. 53/2013), sicché i consiglieri ne erano venuti senz’altro a conoscenza.
Ciò nonostante, costoro si determinarono nel senso oggi loro contestato, ponendo le condizioni per il verificarsi del danno per cui è causa.
Né il Collegio ritiene di poter ritenere sussistente esimente per gli organi politici di cui all’art. 1 comma ter della l. 20/1994, eccepita dall’avv. Scrivano.
In proposito si rileva che la norma in rassegna recita “ Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli Uffici Tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione”.
Ebbene in primo luogo si rileva che il riconoscimento del debito è un atto che rientra nella specifica competenza del Consiglio Comunale; e già tale circostanza esclude l’applicabilità dell’esimente.
Ma v’è un ulteriore motivo.
Il legislatore subordina l’applicazione dell’esimente agli organi politici che abbiano agito in buona fede. Ebbene, leggendo la delibera di riconoscimento del debito, emerge che i consiglieri hanno proceduto al riconoscimento nonostante fossero stati richiamati i pareri negativi del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario. Tale circostanza non consente di affermare che la loro condotta sia stata improntata alla buona fede richiesta.
Ad analoga conclusione si giunge con riferimento alla posizione del funzionario Francesco Spinelli il quale ha tenuto un comportamento assolutamente censurabile nel rendere pareri che, allo stato, risultano solo “pezze d’appoggio” prive di significato ,non evidenziando le ragioni che all’epoca avevano determinato gli interventi, il perché detti lavori non fossero stati sanati con la procedura di cui all’art. 191 del t.u.e.l. 267/2000, la coerenza tra il lavoro e la somma richiesta. Insomma relazioni immotivate e prive di collegamento con la realtà dei fatti.
Alla luce di tutto quanto sin qui considerato deve essere dichiarata la responsabilità contabile degli odierni convenuti per il danno erariale di € 12.200, 00 corrispondente alla somma riconosciuta con la delibera n. 53 del 29.11.2013, oltre l’IVA al 22%.
Riguardo alla ripartizione del danno valgono le seguenti considerazioni.
Il Collegio, condividendo la prospettazione della Procura ritiene che il 60% dell’apporto causale vada attribuito al responsabile dell’Ufficio tecnico, e il 40% ai consiglieri comunali.
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