SU COMANDO E DISTACCHI DECIDE IL GIUDICE ORDINARIO – TAR LECCE SENTENZA N. 622/2016

La ricorrente ha impugnato la deliberazione della giunta comunale del comune di Casarano, con la quale è stata assegnata una unità all’ufficio del Giudice di Pace di Casarano, e la determinazione con la quale è stata individuata la ricorrente quale dipendente da assegnare a tempo pieno all’ufficio del Giudice di Pace e la nota con la quale è stata notificata alla ricorrente la decorrenza dell’assegnazione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, come eccepito dalla difesa comunale.

Questa Sezione, con sentenza del 16 aprile 2015 n. 1253, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, ha rilevato che “La giurisprudenza amministrativa, in particolare, ha osservato che: <<L’art. 63 del d.lgs. 165/2001 statuisce che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario mentre restano assegnate in via residuale alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario, sia la controversia avente a oggetto il diritto alla stabilizzazione, che la controversia avente ad oggetto la mobilità esterna con trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi. Quest’ultima, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite (9 sett. 2010, n. 19251), si configura come cessione del contratto di lavoro, si verifica nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione ma la sola modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto>> (Consiglio di Stato, III, 28 novembre 2014, n. 5903). E ancora: <<[…] le controversie in materia di mobilità volontaria sono soggette, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 165/2001, alla cognizione del giudice ordinario (cfr. T.a.r. Reggio Calabria, 21 marzo 2014, n. 171; 11 ottobre 2013, n. 574; 5 agosto 2012, n. 522; 5 luglio 2010, n. 781), in quanto afferiscono alla fattispecie della cessione del contratto avente quale effetto principale una mera modificazione soggettiva della parte datrice di lavoro (che dunque esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, che in materia di organizzazione del lavoro e reclutamento del personale alle dipendenze della P.A. resta circoscritta alle sole questioni inerenti le procedure di selezione concorsuale e gli atti di macro-organizzazione, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 165/2001) >>; T.a.r. Calabria Reggio Calabria, I, 23 maggio 2014, n. 215; v. anche T.a.r. Campania Napoli, V, 3 febbraio 2014, n. 752, secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo dev’essere valutata con riferimento al cd. ‘petitum sostanziale’, sicché <<L’istituto della ‘mobilità esterna’ dei dipendenti pubblici contrattualizzati si configura come cessione del contratto di lavoro, dando luogo ad una sua modificazione soggettiva, e non è assimilabile alle procedure concorsuali. Pertanto le controversie in materia […] devono essere conosciute dal giudice ordinario poiché incidono su diritti soggettivi del lavoratore>>)

È poi da rilevare che “secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale la giurisdizione del giudice si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, quanto piuttosto il c.d. petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della c.d. causa petendi, cioè dell’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio ed individuata dal giudice sulla base dei fatti (e degli atti) posti a sostegno della pretesa giudiziale (Cass. SS.UU., 11 ottobre 2011, n. 20902: 16 novembre 2010, n. 23108; Cons. Stato sez. IV, 4 dicembre 013, n. 5766; sez. V, 24 giugno 2011, n. 3814)” (Cons. St., sez. V, 7 settembre 2015, n. 4138).

Nel caso di specie, benché con il ricorso introduttivo sia stato formalmente richiesto dalla ricorrente l’annullamento, tra gli altri, della deliberazione del Comune, con cui è stata decisa l’assegnazione di un’unità presso il Giudice di Pace, il petitum sostanziale concerne in realtà il diritto della ricorrente a non essere assegnata presso gli uffici del Giudice di Penale e, quindi, è diretto alla dichiarazione della illegittimità del distacco operato dall’amministrazione comunale.

Il ricorso, per quanto esposto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione (ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.: “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.

Link al documento: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JIQ543KUI3OHTRDUDJKUNGXHGE&q=

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