IL DIRITTO ALLA TRASPARENZA HA LIMITE NEL NON COMPROMETTERE L’EFFICIENZA DELLA PA – SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 68/2016

FATTO

Il Signor Paolo Di Sante instaurava dinnanzi al Giudice di Pace di Montorio al Vomaro (poi Giudice di Pace di Teramo) un giudizio nei confronti della Strada dei Parchi S.p.a., al fine di vedersi risarcire i danni subiti nell’evento nevoso del febbraio 2012, avendo detta società, nella sua tesi, omesso di approntare le misure idonee alla messa in sicurezza della strada.

Nel corso del giudizio l’ANAS, con nota CDG–0078.55 –P del 5 giugno 2012, chiedeva alla Strada dei Parchi quale sua concessionaria, di fornire i chiarimenti del caso.

La società formulava di conseguenza le proprie deduzioni.

Con istanza del 2.10.2014, il Di Sante richiedeva quindi alla Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali (SVCA) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di poter prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione inerente l’attività istruttoria formalizzata con la nota ANAS anzidetta.

L’istanza veniva però rigettata, sul presupposto che la stessa fosse preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione ed avendo la controinteressata (ossia la Strada dei Parchi S.p.a , concessionaria della strada cui l’attività istruttoria era riferita) espresso il proprio diniego all’accesso non sussistendo, ad avviso di quest’ultima, alcun interesse giuridicamente tutelato in testa al richiedente.

Il Di Sante impugnava quindi detto diniego dinnanzi al Tar Lazio, deducendo nella sostanza che i documenti richiesti sarebbero stati utili ai fini defensionali nella causa instaurata dinnanzi al Giudice di Pace.

Si costituiva in giudizio la società controinteressata, eccependo l’inammissibilità dell’istanza d’accesso per difetto dei requisiti di legge e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.

Con la sentenza 21 gennaio 2015 n. 973 il Tar Lazio respingeva il ricorso, rilevando la genericità dell’istanza ed assumendo altresì che la stessa, di natura esplorativa, fosse preordinata ad un inammissibile controllo generalizzato dell’attività dell’Amministrazione.

Secondo il primo giudice, poi, i documenti oggetto dell’istanza di accesso, siccome atti interni all’esercizio dell’attività ispettiva svolta dalla struttura ministeriale di vigilanza sulle concessioni autostradali, non avrebbero potuto essere divulgati in assenza di specifica motivazione, non evincibile dal contenuto dell’istanza medesima.

Avverso detta pronuncia il Di Sante ha quindi interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma.

Si è costituita in giudizio la società controinteressata, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.

Alla camera di consiglio del 14 luglio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo mezzo di censura l’appellante deduce l’erroneità della gravata sentenza, nella parte in cui ha ritenuto generica l’istanza di accesso per cui è causa.

Al riguardo, infatti, assume che non poteva essere posto a suo carico l’onere di specificare gli estremi di protocollo e la data degli atti di cui aveva richiesto l’ostensione e che dall’istanza sarebbero stati comunque ricavabili elementi idonei a individuare i documenti di interesse.

2. Il motivo, così come proposto, non può trovare accoglimento.

3. Ed invero, se non può in linea di principio pretendersi che l’istante in sede di accesso agli atti indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, deve in ogni caso rilevarsi come l’Amministrazione, in detta sede, sia tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto , e non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi.

Ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l’esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell’Amministrazione, riversando sulla stessa l’onere di reperire documentazione inerente un determinato segmento di attività.

Richieste generiche, infatti, sottoporrebbero l’Amministrazione a ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei plessi, sia con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa.

In altri termini, a prescindere dalla specifica indicazione della data e del numero di protocollo attribuito agli atti richiesti, non v’è dubbio come l’accesso non possa costringere l’Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati, di guisa che la relativa istanza non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati.

4. Tanto premesso, nel caso di specie la richiesta del Signor Di Sante è testualmente volta ad ottenere “tutta la documentazione nessuna esclusa inerente l’attività svolta nel procedimento di verifica … “, senza ulteriori precisazioni o specificazioni.

L’oggetto dell’accesso, quindi, è costituito da un numero indeterminato di documenti, in alcun modo individuati e per di più formati in un arco temporale non meglio specificato.

Pertanto, del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto una istanza siffatta del tutto “generica” e,conseguentemente, legittimo il diniego espresso al riguardo dall’Amministrazione.

Come già precisato, infatti, l’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare, come nella fattispecie, dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa .

5. Con i restanti mezzi di censura – che possono essere trattati congiuntamente attesa la sostanziale unicità della ragione addotta a loro sostegno – l’appellante deduce l’erroneità della sentenza:

(i) nella parte in cui ha ritenuto la natura esplorativa dell’istanza;

(ii) nella parte in cui ha ritenuto corretto sottrarre all’accesso i documenti richiesti, costituendo gli stessi “atti interni all’esercizio della attività ispettiva svolta dalla Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali”;

iii) nella parte in cui ha ritenuto che l’istante non abbia chiarito le ragioni per la quali l’accesso alla documentazione sarebbe stato utile.

Assume infatti il Sig Di Sante che l’interesse sotteso alla presentazione dell’istanza non è quello di effettuare un’indagine esplorativa, bensì quello di acquisire documentazione utile nell’ambito del giudizio pendente dinnanzi al Giudice di Pace, ciò che lo legittimerebbe di per sé ad acquisire la documentazione richiesta, ancorché interna all’esercizio della attività ispettiva svolta dalla Struttura di vigilanza.

6. La doglianza non può essere condivisa.

7. Invero,il fatto che si tratti nella prospettazione del ricorrente di un accesso c.d. defensionale, è circostanza recessiva rispetto all’accertata genericità dell’istanza dallo stesso presentata la quale, come sopra precisato, non poteva comunque come tale essere positivamente evasa.

E ciò a maggior ragione, ove si consideri come nella specie l’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso non sia neppure parte del giudizio instaurato dinnanzi al Giudice di Pace – solo genericamente citato nella richiesta medesima – e come, pertanto, la stessa non sia stata posta nella condizione di apprezzare in modo oggettivo e compiuto il concreto interesse del richiedente.

In tale contesto, pertanto, la decisione assunta dal Tar di ritenere di natura sostanzialmente “esplorativa” la richiesta d’accesso per cui è causa, deve andare esente da mende.

8. Conclusivamente l’appello si appalesa privo di fondamento e, come tale, da respingere .

9. Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,lo respinge .

Link al documento: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MMOYYUBBSA4EJ37PDJUJIGMLOY&q=

ACCESSO CIVICO E OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE ATTI SUL SITO DELL’AMMINISTRAZIONE – SENTENZA TAR LAZIO N. 449/2015

accesso civico

 

 

 

 

 

 

SENTENZA

sul ricorso n. 152 del 2015, proposto da Na.Pa., rappresentata e difesa da sé medesima, da intendersi domiciliata agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;

contro

il comune di Cervaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Cl.Pa., da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;

per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso “civico” agli atti deliberativi del comune aventi a oggetto l’istituzione dell’avvocatura civica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cervaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone la ricorrente di aver inoltrato al comune in data 17 dicembre 2014 istanza di accesso “civico” in base all’articolo 5 d.lg. 14 marzo 2013 n. 33; ella, in particolare, dopo aver richiesto la revoca di una delibera della giunta avente a oggetto il conferimento di un incarico professionale a un avvocato, concludeva chiedendo letteralmente “in virtù dell’accesso civico, considerata l’impossibilità materiale di individuare tramite l’albo on line, numero e contenuto delle precedenti delibere e convenzioni, ovvero tramite la sezione trasparenza amministrativa, l’individuazione dei legali appartenenti all’avvocatura civica, di poter accedere, visionare ed estrarre copia degli atti, convenzioni e delibere inerenti l’istituzione dell’avvocatura civica, oltre ai curricula dei legali individuati”.

Sulla istanza il comune è rimasto silente sicchè la signora Pa. ha proposto il ricorso all’esame con cui chiede l’accertamento del diritto all’accesso civico e la condanna del comune al risarcimento dei danni.

Il comune di Cervaro si è costituito in giudizio deducendo che il ricorso è inammissibile in quanto: a) l’istanza presentata è reiterativa di altra precedente respinta dal comune; l’amministrazione puntualizza che, avverso il pregresso diniego, la ricorrente ha anche proposto ricorso che questa sezione ha dichiarato inammissibile con la sentenza n. 608 del 9 dicembre 2014); b) l’istanza è comunque indeterminata perché fa riferimento sia all’accesso cd. “civico” che all’ordinario diritto di accesso; l’amministrazione a questo particolare riguardo, eccepisce che i due strumenti sono diversi e non sovrapponibili tra loro (come ritenuto anche da Consiglio di Stato, sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515); c) l’amministrazione ha puntualmente adempiuto agli oneri di pubblicità relativamente alle delibere con le quali è stata istituita l’avvocatura civica (iscrizione nel registro delle pubblicazioni e pubblicazione all’albo pretorio comunale; d) la domanda di risarcimento danni è inammissibile in quanto: d1) la legge consente la difesa personale solo per i giudizi di accesso e non anche nei giudizi risarcitori per i quali è pertanto obbligatorio il patrocinio di un avvocato; d2) nei giudizi in materia di accesso non è consentita la proposizione di domanda di risarcimento dei danni.

Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal comune vanno respinte.

L’istanza della ricorrente – benché formulata in termini assai poco chiari – è una istanza di accesso civico, dato che reca un esplicito riferimento ai diritti assicurati dal d.lg. n. 33 del 2013, sicchè deve escludersi che essa costituisca una mera reiterazione di quella formulata in precedenza (che era una ordinaria richiesta di accesso che, non a caso, il comune aveva respinto per l’assenza di situazione legittimante, come risulta dalla sentenza della sezione sopra citata, laddove l’accesso “civico” non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivato); né l’istanza della ricorrente può essere qualificata come una ordinaria istanza di accesso per il fatto che reca un riferimento a “accesso, visione e estrazione di copia”; si tratta di uso di un linguaggio improprio, giustificato chiaramente dalla poca dimestichezza della ricorrente con la terminologia giuridica (di qui la scarsa comprensibilità sia della istanza che dello stesso ricorso), che il comune avrebbe potuto e dovuto intendere, dato il riferimento inequivoco all’accesso “civico”, come richiesta di pubblicazione al sito web dei documenti richiesti; del resto, una volta pubblicati al sito web, tali documenti diventano “accessibili” da parte di chiunque, “visionabili” mediante consultazione del sito e suscettibili di copia attraverso “scaricamento” e successiva stampa, sicchè la terminologia usata non può essere ritenuta incompatibile con una istanza di accesso civico.

Nel merito il ricorso è in parte fondato. Che i documenti richiesti dalla ricorrente rientrino tra quelli da pubblicare al sito web ex capo II del d.lg. n. 33 del 2013, sarebbe difficilmente contestabile, trattandosi di atti che attengono all’organizzazione dell’ente e al conferimento di incarichi professionali. La circostanza che le relative delibere siano state inserite nel registro delle pubblicazioni e pubblicate all’albo pretorio non esauriva pertanto gli obblighi di pubblicità gravanti sul comune.

Di conseguenza deve ordinarsi all’amministrazione di pubblicare secondo quanto prescritto dal d.lg. n. 33 del 2013 i documenti richiesti dalla ricorrente.

La domanda di risarcimento dei danni, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla sua ammissibilità, è chiaramente inammissibile per la sua totale genericità. A questo riguardo non può che rimandarsi alle considerazioni già svolte al riguardo nella sentenza citata resa dalla sezione in occasione delle precedente controversia che ha opposto la ricorrente al comune di Cervaro.

Le spese di giudizio possono essere interamente compensate, data la soccombenza solo parziale dell’amministrazione e la violazione del principio di chiarezza e sintesi degli atti processuali da parte della ricorrente.

LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 28/5/2014

privacy

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE
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