COMPONENTI OIV FUNZIONARI ONORARI – ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO N. 3897/2014

funzionari onorari

 

 

 

 

 

Il componente monocratico dell’organismo di valutazione ex art. 14 d.lgs. n. 150/2009 è riconducibile alla figura del funzionario onorario (Cons. St., V, ord. n. 3897/2014): la posizione giuridica fatta valere dall’interessato che aspira alla nomina o, come nel caso di specie, si oppone alla revoca ha la consistenza di interesse legittimo (arg. in base a Cons. St., V, sentenza n. 6692/2012).

LE FUNZIONI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ALL’ARAN – DL 101 DEL 31/8/2013

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Art.5 (Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance)

1. Al fine di concentrare l’attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, sono trasferite all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all’articolo 46, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in
tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale.

3. L’Agenzia di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con regolamento, organizza la propria attività distinguendo l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo da quello relativo alla contrattazione.

4. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della predetta Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.

5. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è sostituito dal seguente: “3. La Commissione è organo collegiale composto dal Presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità anche estranei all’amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il
Presidente e i componenti sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, i due componenti su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per la pubblica amministrazione.”

6. I commi 1 e 4 dell’articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.

7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della
finanza pubblica.

NUCLEO DI VALUTAZIONE NULLO SE NON RICORRONO I REQUISITI – Corte di Cassazione penale, sezione VI, con la sentenza n. 25859/2013

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Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 28 marzo 2012 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata il 23 febbraio 2010 dal Tribunale di Palermo, che dichiarava R.A. e V.A. colpevoli dei reati di abuso d’ufficio loro rispettivamente ascritti, condannandoli ciascuno alla pena, condizionalmente sospesa, di anno uno e mesi sei di reclusione ed all’interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata della pena principale.

2. Sulla base della ricostruzione del compendio storico-fattuale fornita dalla Corte territoriale, al R. si addebitava, nella sua qualità di Sindaco del Comune di (omissis), la nomina illegale di P.G. , V.M. , S.G. e B.M. , quali membri del nucleo di valutazione del Comune – incarico oggetto di remunerazione con compenso forfettario annuo a carico del medesimo ente pubblico – sebbene costoro fossero privi dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento. Al V.A. , inoltre, si contestava, nella sua qualità di membro del Consiglio comunale, il concorso nell’abuso del Sindaco, realizzato sia mediante la sollecitazione alla nomina della sorella (V.M. ), sia attraverso l’omissione dell’obbligo di astensione dalla votazione della delibera n. 146 del 27 dicembre 2005, con la quale veniva approvato il compenso spettante ai membri del nucleo di valutazione, sebbene tale atto deliberativo avesse ad oggetto anche gli interessi economici della sorella V.M. , già nominata con precedente delibera quale componente di quel nucleo.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Palermo ha ritenuto integrata la contestata fattispecie di reato nei confronti del R. e del V.A. , sia per la condotta posta in essere con la nomina dei membri del nucleo di valutazione, sia per quella riguardante la partecipazione alla determinazione dei relativi compensi, assolvendo gli altri coimputati (P.G. , V.M. , S.G. e B.M. ) dal concorso nel medesimo reato di abuso d’ufficio perché il fatto non sussiste, ed il consigliere comunale P.G.B. dal reato ascrittogli in relazione all’adozione della delibera di giunta n. 146 del 27 dicembre 2005, per non aver commesso il fatto, nonché dai rimanenti reati di abuso d’ufficio, perché il fatto non sussiste.

3. Avverso la predetta sentenza della Corte d’appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di R.A. e A..V. , deducendo, con unico atto di impugnazione, tre motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.

3.1. Violazione dell’art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p., per violazione di legge, mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 603 c.p.p. e 323 c.p., per avere la Corte d’appello, da un lato, negato l’acquisizione di documentazione (inerente a precedenti delibere adottate dal Consiglio comunale e dalla Giunta municipale di (OMISSIS)) che avrebbe consentito di approfondire il vaglio delle esperienze politico-amministrative e di dimostrare, pertanto, l’esistenza del requisito di ‘esperti qualificati’ in capo a due componenti del nucleo di valutazione (Sciascia e Bongiorno), di contro ritenuti, perché medici, aprioristicamente privi di idoneità, e, dall’altro lato, per avere rigettato l’istanza di escussione di un teste – all’epoca dei fatti responsabile dell’ufficio di segreteria del Sindaco – che aveva curato l’attività amministrativa riguardante la nomina del nucleo di valutazione e che sarebbe stato in grado di ricostruire con precisione l’iter procedimentale al riguardo seguito.

Si tratterebbe di una decisione solo in apparenza motivata, poiché non fa alcun riferimento alla contestata condotta relativa all’iter procedurale, ed, altresì, manifestamente contraddittoria con la decisione di conferma della condanna anche in relazione al profilo del mancato rispetto delle norme che disciplinavano la selezione dei componenti del nucleo di valutazione.

3.2. Violazione dell’ari 606, lett. b) e lett. e), c.p.p., per violazione di legge, mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 323 c.p., 147 del T.U. delle leggi sull’ordinamento locale, 7 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, 3 della L.R. n. 19/97 (Regione Sicilia), per avere affermato la illegittimità della nomina del nucleo di valutazione, senza tener conto del fatto che la nozione di ‘esperto qualificato’ non è specificata in leggi o in regolamenti, con la conseguenza che il Sindaco, nell’individuare i componenti del nucleo, incontra come unico limite al proprio potere discrezionale di scelta i principi generali del buon andamento e del buon funzionamento della pubblica amministrazione.

L’ordinamento, dunque, in assenza di riferimenti normativi espliciti, e tenendo in considerazione anche altre norme del regolamento comunale (art. 6, comma 3), oltre che il disposto di cui agli artt. 7, commi 6 e 6-quater, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, consentiva la nomina dei componenti del nucleo di valutazione tra soggetti idonei a garantire in concreto la funzione alla quale erano preposti, a prescindere da specifici titoli accademici, e dunque anche in relazione ad una persona laureata in legge, ovvero ad una laureanda nella stessa facoltà.

In tal senso, del resto, ulteriori conferme potrebbero tararsi dalla disposizione di cui all’art. 3 della L.R. n. 19/1997 (Regione Sicilia), che disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale, sancendo un principio di eguaglianza tra le esigenze di specializzazione e l’esperienza amministrativa e/o politica, la cui ratio può estendersi anche alle nomine all’interno degli organi comunali.

3.3. Violazione dell’art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p., per violazione di legge, mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 133 e 62-bis, c.p., per avere negato la riduzione della pena edittale inflitta e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, disattendendo le precise doglianze al riguardo mosse con l’atto d’appello.

 Considerato in diritto

4.1 ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.