Calcolo complessivo del salario accessorio in presenza di posizioni organizzative attive nell’ambito di convenzioni tra più Amministrazioni – Corte dei Conti Liguria delibera n. 116/2023

Calcolo complessivo del salario accessorio in presenza di posizioni organizzative attive nell’ambito di convenzioni tra più Amministrazioni - Corte dei Conti Liguria delibera n. 116/2023

L’Organo di controllo, Sezione Liguria, condividendo quanto già espresso dalla Sezione Lombardia con la deliberazione 151/2023 a fronte di analogo quesito, esprime il proprio parere in merito alle modalità di calcolo complessivo del salario accessorio in presenza di posizioni organizzative attive nell’ambito di convenzioni tra più Amministrazioni per la gestione associata dei servizi. Il Comune istante rappresentava che come tetto di spesa per il salario accessorio delle posizioni organizzative considerava la sola quota a proprio carico, ma che a seguito all’introduzione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 doveva considerare un tetto di spesa che non consentiva di conferire nuove posizioni organizzative e nemmeno di finanziare le attuali e chiedeva ai giudici contabili la possibilità di utilizzare come tetto di spesa del fondo delle posizioni organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23, del D.Lgs. 75/2017, la spesa sostenuta nel 2016 senza tenere conto delle entrate di compartecipazione alla spesa a carico degli enti convenzionati. La Corte ha chiarito che i limite di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 riguarda il complessivo trattamento accessorio e che con l’introduzione dell’art. 33, comma 2, ottavo periodo, del d,l. n. 34 del 2019, il trattamento accessorio può seguire la dinamica delle assunzioni dell’Amministrazione nonché ai fini della quantificazione dell’ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale si rende necessario considerare, per quanto riguarda la voce delle posizioni organizzative, la spesa prevista a bilancio nello stesso anno di riferimento. Per gli enti che si “associano” mediante convenzione per l’utilizzo del personale, il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati sì che ciascun ente convenzionato potrà computare pro quota l’onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio e destinato alla retribuzione accessoria del personale. Il mancato scomputo delle entrate di compartecipazione alla spesa a carico degli altri enti aderenti alla convenzione, sulla base di quanto prospettato dal Comune istante, genererebbe un aumento fittizio del limite del salario accessorio, con conseguente elusione della prescrizione normativa concernente i vincoli di spesa e della ratio di ripartizione dell’onere del tetto di spesa tra i diversi enti aderenti alle convenzioni. 

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14322-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-deliberazione-n-1162023-impiego-pubblico–funzioni-locali-posizioni-organizzative–tetti-di-spesa–articolo-23-comma-2-del-dlgs-n-752017–spesa-sostenuta-nel-2016–articolo-33-dl-30-aprile-201.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

SI’ AGLI INCARICHI AI PENSIONATI PER AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AL PERSONALE NEO ASSUNTO – CORTE DEI CONTI LIGURIA DELIBERA N. 66/2023

SI' AGLI INCARICHI AI PENSIONATI PER AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AL PERSONALE NEO ASSUNTO - CORTE DEI CONTI LIGURIA DELIBERA N. 66/2023

Comune di Campomorone (GE): l’Ente chiede se l’art. 5, co. 9, decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati ​​o pubblici collocati in quiescenza (salvo che si tratti di incarichi a titolo gratuito), trovi applicazione con riguardo ad un incarico a titolo oneroso conferito ad un dipendente in quiescenza avente ad oggetto l’attività di formazione operativa e primo affiancamento del personale neo-assunto privo di pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni assegnate. La Sezione ha ritenuto, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile e amministrativa circa il carattere tassativo delle fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione del divieto – non suscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva –, che l’attività in questione non costituisca incarico di studio o di consulenza, ferma restando la necessità di rispettare i limiti posti dall’art. 7, co. 6, d.lgs. N. 165/2001.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLIG/66/2023/PAR