Contrattazione decentrata, il fondo va costituito con tempestività, che significa immediatamente dopo l’approvazione del bilancio di previsione – Corte dei Conti Basilicata delibera 11/2026

La Corte fornisce indicazioni agli enti locali per comprendere la corretta scansione delle azioni e dei tempi da rispettare, ai fini della sottoscrizione del contratto decentrato. La Corte evidenzia, in particolare che il fondo delle risorse decentrate deve essere costituito “tempestivamente” e precisamente “all’inizio di ciascun esercizio finanziario”. L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio di ogni anno, data alla quale il bilancio di previsione dovrebbe risultare già approvato. In ogni caso, in presenza di rinvii del termine di approvazione, il fondo va costituito con tempestività, che significa immediatamente dopo l’approvazione del bilancio. In ogni caso, il bilancio è fonte sufficiente per attivare una costituzione provvisoria del fondo, che è assolutamente quanto basta per avviare la contrattazione decentrata. E’ da ricordare che ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del CCNL 16.11.2022, la contrattazione va “avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione”, e aperta la sessione negoziale, “l’Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all’art. 79”. Per attivare, quindi, la contrattazione è sufficiente, nelle more della costituzione definitiva del fondo, l’informazione ai sindacati sulle componenti del fondo. Segue la contrattazione, che può partire anche con il fondo non ancora definitivamente costituito, visto che la destinazione delle risorse può (sarebbe meglio affermare “deve”) prevedersi in base a criteri e non ha il compito di identificare precise somme; se il contratto decentrato è sottoscritto entro il 31 dicembre di ogni anno “l’ammontare del trattamento accessorio dei dipendenti confluisce nel FPV”, spiega la Sezione. Il trattamento accessorio specificamente legato alla valutazione dei risultati, del resto, non può che essere pagato l’anno successivo a quello della gestione, a seguito appunto del processo di valutazione. Le risorse connesse al risultato non sono, infatti, “esigibili” se non l’anno successivo a quello della gestione. E’ solo la sottoscrizione dell’accordo che fa maturare il titolo giuridico ed insorgere il conseguente obbligo di corrispondere il trattamento retributivo accessorio e premiante, rendendo possibile l’impegno delle risorse preventivamente stanziate nel Fondo per il loro successivo pagamento. Il contratto decentrato è sottoscritto a seguito di un procedimento complesso: prima si concludono le trattative con la sottoscrizione dello schema di contratto o “preintesa”; poi, questo schema è sottoposto alla certificazione dell’organo di revisione; successivamente, la giunta, acquisita la certificazione, autorizza alla sottoscrizione definitiva; quindi il presidente della delegazione trattante sottoscrive definitivamente il contratto con le organizzazioni (è da ricordare poi di trasmettere il ccdi ad Aran e Cnel). Solo con questa seconda sottoscrizione il contratto è davvero concluso e, quindi, costituisce “titolo” giuridicamente valido per impegnare la spesa e far confluire le risorse le Fpv. Specularmente, se il contratto decentrato non è sottoscritto entro il 31 dicembre le spese connesse, spiega la Sezione “sono rappresentate contabilmente nel risultato di amministrazione tra le quote vincolate”. In ogni caso, la Sezione Basilicata evidenzia i rischi sottesi ad un allungamento dei tempi della contrattazione oltre la ragionevolezza, consistente proprio nel far confluire le risorse della contrattazione decentrata nel risultato di amministrazione, il che comporta le connesse complicazioni ai fini della loro erogazione.

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SI’ AGLI INCARICHI DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI IN PENSIONE, HANNO NATURA DIVERSA RISPETTO QUELLI DI CONSULENZA – CORTE DEI CONTI BASILICATA DELIBERA N. 62/2023

SI' AGLI INCARICHI DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI IN PENSIONE, HANNO NATURA DIVERSA RISPETTO QUELLI DI CONSULENZA - CORTE DEI CONTI BASILICATA DELIBERA N. 62/2023

L’Ente chiede se l’art. 5, co. 9, decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti in quiescenza, trovi applicazione anche con riguardo ad un incarico a titolo oneroso da conferire ad un soggetto in quiescenza già dipendente del medesimo comune ed avente ad oggetto l ‘attività di formazione iniziale e di primo affiancamento del personale neo-assunto privo di pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni assegnate. La Sezione ha ritenuto, in adesione all’orientamento al consolidato della giurisprudenza contabile e amministrativa circa il carattere tassativo delle fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione del divieto – non suscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva –, che l’attività in questione non costituisce incarico di studio o di consulenza, fermando la necessità di rispettare i limiti posti dall’art. 7, co. 6, d.lgs. n. N. 165/2001 nonché di avere riguardo al trattamento pensionistico in godimento.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCBAS/62/2023/PAR