
Sulla questione non può che evidenziarsi, in primo luogo che, giuridicamente, all’atto della risoluzione di un rapporto di lavoro, vengono meno tutte le posizioni creditorie e debitorie riconducibili al sinallagma contrattuale e, di conseguenza, i diritti e gli obblighi spettanti in applicazione della disciplina prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. Con la novazione oggettiva del rapporto, che si determina all’atto della stipula di un nuovo e diverso contratto di lavoro, le tutele e gli obblighi derivanti dal CCNL possono nuovamente essere applicati al personale interessato.
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