Trasferimento attività e personale e Assegno ad personam – Corte di Cassazione ordinanza 32600/2025

Trasferimento attività e personale e Assegno ad personam - Corte di Cassazione ordinanza 32600/2025

In tema di trasferimento di attività e di personale tra enti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, non è consentito alla legislazione regionale, ad accordi collettivi in sede locale o a determinazioni della P.A., di riconoscere il mantenimento sine die, ovvero senza riassorbimento, dei migliori trattamenti percepiti presso il precedente datore di lavoro o di assicurarne il godimento dopo che siano cessate presso il nuovo ente le funzioni in relazione alle quali essi trovavano giustificazione sul piano perequativo (Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 14 dicembre 2025, n. 32600). In caso di passaggio di personale da un ente ad altro ente per trasferimento di attività è consolidato l’orientamento della S.C., conseguente anche a quanto previsto dalla di Corte di Giustizia 6 settembre 2011, C-108/10, secondo cui, per un verso, il trasferimento non può determinare per i lavoratori trasferiti un peggioramento del trattamento retributivo globale, tenuto conto delle voci ed istituti erogati con continuità presso il precedente datore (Cass. civ. 1/12/2022, n. 35423; Cass. civ. 12/10/2011, n. 20980) ma, per altro verso, il necessario riconoscimento, in tali casi ed al fine di rispettare il principio, di un assegno ad personam, soggiace comunque alla regola generale del riassorbimento, a garanzia nel lungo periodo del concomitante principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 (Cass. civ. 5/5/2021, n. 11771; Cass. civ. 19/2/2020, n. 4193; Cass. civ. 31/7/2017, n. 19039). A questo quadro interpretativo si affianca l’assetto complessivo della regolazione sul piano economico dei rapporti di lavoro con gli enti pubblici non economici il quale risale a disciplina necessariamente statale in quanto afferente all’ordinamento civile (art. 117, c. 2, lett. l Cost.) ed è in proposito declinato dal D.Lgs. n. 165/2001 attraverso la rimessione esclusiva alla contrattazione collettiva ed a quella integrativa (art. 40 ss. D.Lgs. cit.), da svolgersi quest’ultima esclusivamente su profili cui essa sia abilitata ad intervenire dal CCNL. Tale impianto complessivo non permette alterazioni e non consente alla legislazione regionale o alla contrattazione locale di introdurre una disciplina difforme ed anche la salvezza di diversa regolazione prevista nell’incipit dell’art. 31 cit. va riferito solo alla legislazione statale e non certo a quella regionale, priva di competenze sul tema. Principio strettamente correlato a quelli appena espressi è poi quello, parimenti consolidato, per cui nel pubblico impiego privatizzato, ove il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva, non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore (tra le molte, v.  Cass. civ. 2/12/2019, n. 31387; Cass. civ. 27/3/2025, n. 8134).

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L’assegno ad personam del dirigente a contratto art. 110, non rileva ai fini del limite del salario accessorio dell’anno 2016 – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 233/2024

L'assegno ad personam del dirigente a tempo determinato non rileva ai fini del limite del salario accessorio dell'anno 2016 - Corte dei Conti Lombardia delibera n. 233/2024

Il Comune di Sovere ha sottoposto a questa Sezione di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003 per una lettura coordinata tra il disposto di cui all’art. 110, comma 3, del d.lgs. N. 267/2000 e le norme afferenti la spesa per il personale. Nello specifico, il Sindaco richiede: “conferma che la spesa correlata al predetto profilo vada considerata entro il limite di cui all’art. 1 co. 557 e 562 della L. 296/2006 (media spesa personale triennio 2011-2013)”;“se l’eventuale costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) correlato alla figura sia da considerarsi impattante anche ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. N. 75 del 2017 (quota salariale accessoria complessiva dell’ente anno 2016)”;“se sia da calcolare al predetto fine (ossia impattante sul limite sa anno 2016) anche l’eventuale indennità ad personam che la giunta comunale intendesse eventualmente riconoscere al soggetto che verrà selezionato ad esito della necessaria preventiva procedura comparativa”. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, rende il parere come segue: può affermare conclusivamente che le suesposte considerazioni riscontrano in termini positivi il primo quesito formulato dall’Amministrazione civica nel senso di confermare che la spesa correlata alla sostituzione del responsabile dell’area tecnica mediante un’assunzione ex art. 110, comma 1, del d.lgs. N. 267/2000 va considerata entro il limite di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della ln 296/2006. Negli stessi termini si pone la soluzione al secondo quesito, in punto di impatto del costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) riferito alla figura assunta ex art. 110, comma 1, Tuel ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 75 del 2017, a tenore del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (…)”.

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L’assegno ad personam per gli incarichi art. 110 del TUEL non rileva ai fini dei limiti del salario accessorio – Corte dei Conti Lombardia delibera 233/2024

L'assegno ad personam per gli incarichi art. 110 del TUEL non rileva ai fini dei limiti del salario accessorio - Corte dei Conti Lombardia delibera 233/2024

Il Comune di Sovere ha sottoposto a questa Sezione di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003 per una lettura coordinata tra il disposto di cui all’art. 110, comma 3, del d.lgs. N. 267/2000 e le norme afferenti la spesa per il personale. Nello specifico, il Sindaco richiede: “conferma che la spesa correlata al predetto profilo vada considerata entro il limite di cui all’art. 1 co. 557 e 562 della L. 296/2006 (media spesa personale triennio 2011-2013)”;“se l’eventuale costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) correlato alla figura sia da considerarsi impattante anche ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. N. 75 del 2017 (quota salariale accessoria complessiva dell’ente anno 2016)”;“se sia da calcolare al predetto fine (ossia impattante sul limite sa anno 2016) anche l’eventuale indennità ad personam che la giunta comunale intendesse eventualmente riconoscere al soggetto che verrà selezionato ad esito della necessaria preventiva procedura comparativa”.

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