I REQUISITI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI

Ai sensi del dlgs 163/2006 così come modificati dal dl 90/2014 e dal dlgs 50/2016, considerati gli orientamenti applicativi espressi dalle Corte dei Conti sezioni regionali di controllo, si ritiene che gli incentivi per funzioni tecniche possono essere liquidati solo e soltanto se ricorrono le seguenti fattispecie:

  1. Ai fini dell’incentivazione delle funzioni tecniche alla base di un affidamento ci deve sempre essere una gara, deve essere tassativamente garantita la finalità di accrescere l’efficienza e l’efficacia di attività tipiche dell’amministrazione, passibili di divenire economicamente rilevanti nella misura in cui devono produrre risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione di varianti in corso d’opera, questo significa che nell’attività di rendicontazione va dimostrata la complessità dell’appalto nonché l’effettivo rispetto, in fase di realizzazione, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, infatti l’obiettivo è quello di stimolare e premiare l’ottimale utilizzo delle professionalità interne, rispetto al ricorso all’affidamento esterno di incarichi professionali, che porterebbero comunque oneri aggiuntivi per l’ente.
  2. Deve essere stato adottato lo specifico regolamento per la disciplina della incentivazione delle funzioni tecniche, tali regolamenti possono avere una efficacia retroattiva se le somme sono state accantonate nel quadro economico in particolare per l’applicazione delle novità dettate dal dl 90/2014 e fino alla data di entrata in vigore del dlgs 50/2016, i criteri di incentivazione sono oggetto di contrattazione.
  3. Per gli appalti antecedenti al dlgs 50/2016 sono vietate le incentivazioni di attività manutentiva e sono consentiti unicamente gli incentivi di appalti per la realizzazione di opere pubbliche, il regime previgente continua a operare in relazione alle procedure e ai contratti per i quali bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del dlgs 50/2016.
  4. Per le incentivazioni di appalti di lavori di manutenzione si deve dimostrare l’elevata complessità tale da necessitare di uno sforzo supplementare affinché l’esecuzione del contratto rispetti i documenti a base di gara, il progetto, i tempi e i costi prestabiliti, che le attività tecniche, amministrative e contabili svolte dai dipendenti, previamente accertate, siano strettamente collegate ai lavori manutentivi da eseguire.
  5. Ai fini dell’incentivazione per gli appalti relativi a servizi e forniture deve essere nominato il direttore dell’esecuzione ed è vietata l’incentivazione per appalti di fornitura di servizi affidati mediante adesione ad una convenzione Consip.
  6. Ai componenti le commissioni di gara non spettano questi tipi di incentivi neppure nel caso in cui tali attività siano svolte nell’ambito di una Stazione Unica Appaltante, trattandosi di attività prive di natura tecnico-esecutiva e meramente valutativa da condurre in applicazione delle regole e dei criteri enunciati nel bando di gara.
  7. Gli oneri per l’incentivazione delle funzioni tecniche non entrano né nel tetto di spesa del personale né nel tetto del fondo per il salario accessorio ma ai fini dell’erogazione devono essere previsti nei fondi del salario accessorio degli anni a cui gli appalti si riferiscono oppure nel fondo del salario accessorio dell’anno in cui vengono erogati.
  8. Gli incentivi percepiti, sulla base delle percentuali stabilite nel regolamento, non possono superare in ogni caso il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo.
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