Licenziamento per accesso ai dati aziendali – Corte di Cassazione sentenza 28887/2025

Licenziamento per accesso ai dati aziendali - Corte di Cassazione sentenza 28887/2025

Secondo la Corte l’accesso al sistema informatico aziendale non può essere considerato di lieve gravità quando realizzato per finalità personali o comunque non riconducibili a esigenze di servizio. Pertanto, l’azienda non può riporre fiducia in un dipendente che approfitta della propria posizione e profilo di autorizzazione di accesso ai sistemi informatici per acquisire dati sensibili di terzi a fini personali trattandosi di comportamento sanzionato penalmente dall’art. 615 ter c.p. vietato dal codice di comportamento del pubblico dipendente richiamato nella contestazione disciplinare, dal codice di condotta interno all’azienda e dall’art. 64 del c.c.n.l. di comparto con sanzione espulsiva prevista dall’art 18 co. 8.

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20251101/snciv@sL0@a2025@n28887@tS.clean.pdf&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Il dipendente ha il diritto di accedere ai propri dati – Garante della Privacy Provvedimento del 7 marzo 2024

Il dipendente ha il diritto di accedere ai propri dati - Garante della Privacy Provvedimento del 7 marzo 2024

Il lavoratore ha diritto di accedere ai propri dati conservati dal datore di lavoro, a prescindere dal motivo della richiesta.

È quanto ha ribadito il Garante privacy accogliendo il reclamo presentato da una donna che aveva chiesto, alla banca di cui era stata dipendente, di accedere al suo fascicolo personale per conoscere quali informazioni potevano aver dato origine ad una sanzione disciplinare nei suoi confronti.

La banca non aveva dato un adeguato riscontro alla richiesta e aveva fornito solo un elenco incompleto della documentazione raccolta, omettendo alcune informazioni in base alle quali era stata irrogata la sanzione disciplinare.

Solo a seguito dell’avvio dell’istruttoria da parte dell’Autorità, l’istituto di credito aveva consegnato all’ex dipendente l’ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo.

Si trattava, in particolare, della corrispondenza intrattenuta dalla banca con una terza persona, che lamentava l’illecita comunicazione di informazioni riservate del marito correntista alla reclamante, che le aveva utilizzate nell’ambito di un procedimento giudiziario.

La banca, nelle note di riscontro all’Autorità, ha sostenuto di non aver fornito all’ex dipendente tale documentazione per tutelare il diritto di difesa e la riservatezza dei terzi coinvolti, nonché per l’assenza di interesse all’accesso da parte della reclamante.

Il Garante ha osservato che, in via generale, il diritto di accesso ha lo scopo di consentire all’interessato di avere il controllo sui propri dati personali e di verificarne l’esattezza. Tale diritto, tuttavia, non può essere negato o limitato a secondo della finalità della richiesta. Infatti, in base alle disposizioni del Regolamento, non è chiesto agli interessati di indicare un motivo o una particolare esigenza per giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti, né il titolare del trattamento può verificare i motivi della richiesta. Tale interpretazione è stata chiarita anche dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) mediante l’approvazione delle Linee guida sul diritto di accesso ed è frutto di un costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia.

Nel sanzionare la banca per 20mila euro l’Autorità ha tenuto conto della natura, gravità e durata della violazione, ma anche dell’assenza di precedenti analoghi.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10007853

GLI ACCESSI AI DATI SENSIBILI VANNO ADEGUATAMENTE PROTETTI ANCHE SE EFFETTUATI DA SOGGETTI AUTORIZZATI – GARANTE PER LA PRIVACY ORDINANZA DEL 15.04.2021

GLI ACCESSI AI DATI SENSIBILI VANNO ADEGUATAMENTE PROTETTI ANCHE SE EFFETTUATI DA SOGGETTI AUTORIZZATI - GARANTE PER LA PRIVACY ORDINANZA DEL 15.04.2021

La condizione di fragilità economica va tutelata anche sul piano della riservatezza e il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione dei sistemi e per impostazione predefinita.

E’ quanto ha ribadito il Garante per la privacy nel sanzionare il Comune di Palermo per 40.000 euro per non aver protetto adeguatamente i dati personali dei cittadini che richiedevano sussidi alimentari.

Nel reclamo presentato al Garante, un cittadino lamentava che un operatore di un’associazione aveva potuto accedere alla sua domanda di buoni spesa per l’emergenza Covid senza esserne autorizzato e visualizzare i suoi dati personali.

Per assistere gli utenti nella compilazione delle richieste di sussidi, il Comune si era avvalso del supporto di soggetti esterni (Enti del Terzo Settore, Sindacati e Parrocchie, c.d. OpT) che aveva accreditato ad usare la piattaforma informatica di gestione dei sussidi, accessibile dal sito comunale.

In base alla documentazione acquisita, l’Autorità ha accertato che era possibile, per un operatore di qualsiasi organizzazione accreditata, consultare tutte le pratiche inserite nella piattaforma del Comune e visualizzare i dati anagrafici e la fascia economica Isee dei richiedenti, senza registrare le operazioni di consultazione effettuate, con conseguente impossibilità di identificare gli utenti che avevano effettuato le predette consultazioni.

Il Comune aveva infatti rilasciato, di base, a ciascuna OpT un’unica utenza di accesso, che l’organizzazione faceva utilizzare a tutti i propri addetti. Qualunque operatore poteva così accedere ai dati di tutte le domande, anche presentate presso altri OpT e che avevano già completato l’iter previsto. La funzione di ricerca dei beneficiari, prevedeva l’inserimento dei soli primi tre caratteri del codice fiscale, rendendo così facilmente accessibili per un numero elevato di posizioni, le informazioni relative alla condizione di fragilità dei richiedenti i sussidi.

Nello stabilire l’entità della sanzione l’Autorità, pur considerando la necessità di fronteggiare con urgenza il disagio della pandemia, nonché gli sforzi fatti nel corso del tempo per adottare le necessarie misure per rendere la piattaforma conforme ai richiamati principi, ha tenuto conto del fatto che la violazione ha interessato un numero elevato di cittadini in stato di bisogno (circa 18.000) e si è protratta per circa due mesi.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9587053