
Secondo la Corte l’accesso al sistema informatico aziendale non può essere considerato di lieve gravità quando realizzato per finalità personali o comunque non riconducibili a esigenze di servizio. Pertanto, l’azienda non può riporre fiducia in un dipendente che approfitta della propria posizione e profilo di autorizzazione di accesso ai sistemi informatici per acquisire dati sensibili di terzi a fini personali trattandosi di comportamento sanzionato penalmente dall’art. 615 ter c.p. vietato dal codice di comportamento del pubblico dipendente richiamato nella contestazione disciplinare, dal codice di condotta interno all’azienda e dall’art. 64 del c.c.n.l. di comparto con sanzione espulsiva prevista dall’art 18 co. 8.
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