Annullamento graduatoria procedura di progressioni economiche con sentenza passata in giudicato – CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24908 del 1/9/2026

Annullamento graduatoria procedura di progressioni economiche con sentenza passata in giudicato - CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24908 del 1/9/2026

La Corte richiama la propria precedente pronuncia n. 22277/2025, intervenuta su fattispecie analoga e rilevante per identità di contesto normativo, con la quale ha chiarito che “la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura selettiva ha natura costitutiva e produce una modificazione definitiva della situazione giuridica, non suscettibile di essere rimossa da decisioni successive, anche se contrastanti”. Rammenta altresì la massima ufficiale della sentenza richiamata: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti i controinteressati, stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione successivamente divenuta definitiva che affermi la validità della detta procedura, atteso che la modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere non può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili”. Secondo consolidato orientamento della Corte, “l’art. 2126 cod. civ. presuppone lo svolgimento di attività lavorativa priva di titolo ma riferibile a mansioni diverse o superiori rispetto a quelle originariamente dovute (Cass. n. 36358/2021)”. Tale presupposto non ricorre quando la variazione attenga esclusivamente al trattamento economico, in assenza di mutamenti nelle mansioni svolte. Ha affermato al riguardo la Cassazione 2032/2021 che “le progressioni economiche all’interno delle categorie giuridiche si acquisiscono non in modo automatico ma previa valutazione dell’Amministrazione da effettuarsi sulla base dei criteri di selezione del personale appositamente individuati e nel rispetto delle risorse disponibili […] ed in ogni caso le stesse non comportano l’esercizio di mansioni superiori con la conseguenza che, nelle ipotesi di illegittimo conferimento, non può essere invocato l’art. 2126 cod. civ.”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260901/snciv@sL0@a2026@n24908@tO.clean.pdf

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Conflitti di interessi e obbligo di comunicazione – CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24875 del 31/8/2026

Conflitti di interessi e obbligo di comunicazione - CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24875 del 31/8/2026

La Corte richiama l’art. 5 del d.P.R. n. 62/2013: “Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio”. La norma citata impone, per finalità conoscitive, un obbligo di comunicazione di certi fatti in considerazione della possibilità che essi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, al chiaro scopo di consentire all’Amministrazione di valutare i profili di conflitto di interesse che questi possono generare, e non in ragione dell’intrinseca illegittimità del fatto da comunicare. La disposizione, inoltre, non fa riferimento a fatti di infedeltà specifici. Per la Corte è sufficiente a integrare la violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 citato il fatto che il lavoratore avesse omesso di comunicare la propria appartenenza o adesione ad un consesso associativo che, per richiedere un “giuramento di fedeltà massonica”, e quindi di stringente fedeltà nei confronti degli associati, gravava il lavoratore di obblighi passibili di entrare in conflitto con quelli di lealtà, imparzialità e di cura esclusiva dell’interesse pubblico, sullo stesso gravanti quale dipendente pubblico secondo l’art. 54 del d.lgs. n.165/2001. “Si deve altresì tenere conto del fatto che i doveri generali del dipendente pubblico sono rafforzati nel rapporto di lavoro del personale delle Agenzie fiscali, mediante una disciplina specifica posta dal d.P.R. n. 18 del 2002 che ne individua gli specifici compiti, al precipuo scopo di garantirne l’indipendenza e terzietà, prevedendo un regime di incompatibilità anche più rigoroso rispetto a quello generale degli altri dipendenti pubblici, che costituisce disciplina speciale rispetto al Regolamento di cui al d.P.R. n. 62 del 2013, in ragione della particolare necessità che tale categoria di dipendenti, oltre ad operare nella più assoluta imparzialità, si comporti in modo trasparente, sì da apparire, anche, assolutamente imparziale (Cass. n. 11160/2018)”. Di ciò tenuto conto, l’obbligo di comunicare l’appartenenza o l’adesione ad una associazione massonica, oltre a trovare un chiaro e riconoscibile riscontro normativo nel regolamento, non contrasta con alcuna norma primaria. Né l’obbligo contrasta con l’art. 8 della legge n. 300/1970, perché non riguarda opinioni politiche, religiose e sindacali e, seppure attinente alla vita extralavorativa, è funzionale alla verifica “dell’attitudine professionale del lavoratore” che in tanto sussiste in quanto il dipendente pubblico sia in grado di assicurare “il rispetto dei doveri richiamati dall’art. 54 che altro non è se non una esplicazione dello statuto costituzionale del dipendente pubblico; condizione rispetto alla quale l’obbligo di comunicazione mira solo a consentire il controllo sulla possibilità dell’interferenza con lo svolgimento dell’attività di ufficio, con riguardo all’osservanza dei doveri di imparzialità e di cura esclusiva dell’interesse pubblico, nonché di lealtà e di trasparenza”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260831/snciv@sL0@a2026@n24875@tO.clean.pdf

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Controllo compatibilità dei costi della contrattazione decentrata – CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24887 del 31/8/2026

Controllo compatibilità dei costi della contrattazione decentrata - CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24887 del 31/8/2026

La Corte rammenta che oltre agli artt. 40e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, anche l’art. 5 del CCNL 1° aprile 1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004, “impone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e la relativa certificazione siano effettuati dall’organo di revisione o dall’organo analogo previsto dall’ordinamento, in funzione preventiva rispetto alla stipulazione del contratto integrativo”. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, “il trattamento economico del dipendente pubblico non può trovare titolo in fonti individuali o integrative difformi dalla legge e dalla contrattazione collettiva e gli atti attributivi di emolumenti non conformi a tale disciplina sono in radice nulli”. In questo senso si collocano le sentenze Cass. 6715/2021 e Cass. 21316/2022, convergenti nell’affermare la prevalenza del CCNL e la nullità dei trattamenti economici attribuiti in deroga ai vincoli legali e collettivi. Tale ultima pronuncia, in particolare, chiarisce che: “Nell’impiego pubblico contrattualizzato, la contrattazione integrativa a livello aziendale non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economico ulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest’ultima, unica abilitata in materia; ne consegue che le clausole dei contratti collettivi integrativi che riconoscono un trattamento economico di migliore favore rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale sono nulle per violazione dell’art. 1419, comma 2, c.c.”. Nella specie, l’invalidità discende già dall’omessa attivazione del controllo preventivo imposto dalla disciplina contrattuale quale condizione di legittimazione alla stipulazione dell’accordo integrativo. Si tratta di una ratio autonoma, coerente con la funzione di presidio della compatibilità finanziaria assegnata a quel controllo e non efficacemente censurata dal ricorrente. La Corte precisa altresì con riferimento alla fattispecie esaminata che “l’art. 2126 cod. civ. tutela il lavoratore per il periodo in cui abbia avuto esecuzione un rapporto di lavoro invalido, ma non può essere utilizzato per legittimare l’attribuzione di emolumenti accessori che l’ordinamento subordina, nel pubblico impiego contrattualizzato, alla stretta osservanza di norme imperative e dei vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva. In tema di pubblico impiego, questa Corte ha ribadito la preclusione a trattamenti migliorativi in deroga al CCNL e la nullità degli atti attributivi di compensi non conformi, escludendo che il semplice fatto della prestazione possa consolidare un diritto in contrasto con la disciplina legale e collettiva del trattamento economico”. Così, in particolare, anche da ultimo, Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 8134 del 27/03/2025 secondo cui “Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico del dipendente scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quelle sull’inquadramento del personale, senza possibilità di riconoscere trattamenti e inquadramenti non previsti dalla stessa contrattazione collettiva o dalla legge, nemmeno se di miglior favore; di conseguenza, non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire somme erogate in contrasto con tali previsioni, principio che vale anche per le retribuzione spettanti ex art. 2126 c.c. e per le somme percepite a titolo di T.F.R., il quale può essere riconosciuto solo nella misura derivante dalle retribuzioni dovute in base alla piena e corretta applicazione della contrattazione collettiva[PM1.1]” (conf. Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 30748 del 29/10/2021).

Fonte: ARANGENZIA

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