Ricostituzione del fondo per lo straordinario – Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia Deliberazione n. 368 del 12 novembre 2025

Ricostituzione del fondo per lo straordinario - Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia Deliberazione n. 368 del 12 novembre 2025

La Corte in tema di “ricostituzione del fondo per lo straordinario”, affronta il quesito posto da un Comune che, nell’anno 2015, aveva azzerato tale fondo senza riversare le relative risorse nel Fondo risorse decentrate (come previsto in particolare dall’ Art. 67 c. 2 lett. g) CCNL 2018 e in precedenza dall’Art. 14 comma 3 CCNL 1.4.1999). La pronuncia della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2019/QMIG ha evidenziato come il fondo per il lavoro straordinario rientri “nel vincolo di spesa in senso puramente “figurativo”, in quanto componente del salario accessorio” ma sfugga a una dinamica espansiva, in ragione dei limiti contrattuali di seguito evidenziati, ai quali risulta sottoposto. Con riferimento alla disciplina del fondo in questione, va considerato, in primo luogo, che la disciplina del fondo in questione si rinviene nell’art. 14, comma 1, del CCNL 1° aprile 1999 del comparto Regioni-Autonomie locali – ancora attualmente vigente in quanto richiamato dall’art. 32 del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Funzioni locali 2019-2021. Quanto alle possibilità di incremento delle risorse destinate al compenso del lavoro straordinario, il secondo comma dell’art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999 ha inoltre disposto che “le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”. In altri termini, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie, “agli enti è stata attribuita unicamente la facoltà di deciderne eventuali variazioni in diminuzione oppure eventuali integrazioni, in via eccezionale e temporanea, con le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”. “La scelta di escluderne ogni facoltà di incremento autonomo (in via ordinaria o straordinaria) per far fronte alle particolari esigenze degli enti, appare in linea con la volontà delle parti contraenti di ridurre progressivamente le risorse utilizzabili per il pagamento degli straordinari e di valorizzare le altre forme di trattamento accessorio (poi confluite nei fondi unici) legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti” (delibera n. 5/SEZAUT/2019/QMIG). La Corte dei conti della Lombardia conclude in tal modo il parere: “sussistendo le ragioni eccezionali legittimanti il ricorso al lavoro straordinario, l’Ente può procedere alla ricostituzione del relativo fondo, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di contenimento della finanza pubblica, incluso l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”.

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No al lavoro straordinario delle Elevate Qualificazioni – Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria Sentenza 50/2025

No al lavoro straordinario delle Elevate Qualificazioni - Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria Sentenza 50/2025

La sezione giurisdizionale per la Regione Umbria della Corte dei conti condanna un dipendente pubblico, titolare di Posizione Organizzativa (ora Elevata Qualificazione), per la liquidazione indebita dello straordinario in assenza del requisito previsto dalle norme contrattuali. Il CCNL 2016 – 2018 del Comparto funzioni locali, all’articolo 15, recante la disciplina della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di posizione organizzativa, dispone che il trattamento economico accessorio «è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato», assorbendo tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. Il successivo art. 18, “Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa”, contiene un’elencazione di ulteriori compensi che possono essere riconosciuti al personale in discorso (es. compensi per lo straordinario elettorale), con possibilità di riconoscere «compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali». Al di fuori di tale possibilità non è possibile ammettere la retribuzione del lavoro straordinario effettuato dai titolari di posizioni organizzative.

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Autorizzazione del lavoro straordinario – Corte di Cassazione Ordinanza 20948/2025

Autorizzazione del lavoro straordinario - Corte di Cassazione Ordinanza 20948/2025

Qualora l’attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi). Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l’esecuzione ed il compenso. In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o proibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario”. In conclusione, la Corte ha riconosciuto che le ore lavorative extra configurano lavoro straordinario e devono essere pagate indipendentemente dalla regolarità delle autorizzazioni, purché ci sia il consenso, anche se implicito, del datore di lavoro. (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 17912 del 28/06/2024).

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