Sospensione cautelare in pendenza procedimento penale – CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24920 del 2/9/2026

Sospensione cautelare in pendenza procedimento penale - CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24920 del 2/9/2026

La Corte precisa: “poiché la sospensione cautelare ha natura interinale e non sanzionatoria, il periodo di allontanamento dal servizio non può tradursi in una perdita definitiva del trattamento economico quando la sanzione disciplinare finale risulti insussistente o di entità non corrispondente al periodo di sospensione sofferto; in tal caso, spetta al dipendente la ‘restitutio in integrum’ per il periodo eccedente, salvo il limite dell’impossibilità di rendere la prestazione”. In particolare, “la nozione di «misura restrittiva della libertà personale» che rende obbligatoria la sospensione cautelare dal servizio va interpretata in coerenza con la funzione dell’istituto e con il principio di corrispettività delle prestazioni contrattuali, sicché l’automatica privazione della retribuzione è giustificata soltanto quando la misura cautelare impedisca in concreto lo svolgimento dell’attività lavorativa; ne consegue che l’obbligo di dimora o di firma o gli arresti domiciliari accompagnati da autorizzazione all’espletamento della prestazione lavorativa non legittimano, di per sé soli, la protrazione della sospensione cautelare obbligatoria né l’esclusione della ‘restitutio in integrum’”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

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APPLICAZIONE PER LA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DELLA PRIVACY – STRUMENTI DI LAVORO

APPLICAZIONE PER LA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DELLA PRIVACY - STRUMENTI DI LAVORO

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Annullamento graduatoria procedura di progressioni economiche con sentenza passata in giudicato – CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24908 del 1/9/2026

Annullamento graduatoria procedura di progressioni economiche con sentenza passata in giudicato - CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24908 del 1/9/2026

La Corte richiama la propria precedente pronuncia n. 22277/2025, intervenuta su fattispecie analoga e rilevante per identità di contesto normativo, con la quale ha chiarito che “la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura selettiva ha natura costitutiva e produce una modificazione definitiva della situazione giuridica, non suscettibile di essere rimossa da decisioni successive, anche se contrastanti”. Rammenta altresì la massima ufficiale della sentenza richiamata: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti i controinteressati, stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione successivamente divenuta definitiva che affermi la validità della detta procedura, atteso che la modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere non può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili”. Secondo consolidato orientamento della Corte, “l’art. 2126 cod. civ. presuppone lo svolgimento di attività lavorativa priva di titolo ma riferibile a mansioni diverse o superiori rispetto a quelle originariamente dovute (Cass. n. 36358/2021)”. Tale presupposto non ricorre quando la variazione attenga esclusivamente al trattamento economico, in assenza di mutamenti nelle mansioni svolte. Ha affermato al riguardo la Cassazione 2032/2021 che “le progressioni economiche all’interno delle categorie giuridiche si acquisiscono non in modo automatico ma previa valutazione dell’Amministrazione da effettuarsi sulla base dei criteri di selezione del personale appositamente individuati e nel rispetto delle risorse disponibili […] ed in ogni caso le stesse non comportano l’esercizio di mansioni superiori con la conseguenza che, nelle ipotesi di illegittimo conferimento, non può essere invocato l’art. 2126 cod. civ.”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260901/snciv@sL0@a2026@n24908@tO.clean.pdf

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